CAMPIONE D'ITALIA AGEVOLAZIONI II.DD. 2020
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/01/2020
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 15/01/2020
La legge di bilancio prevede la riduzione a metà di Irpef, Ires e Irap, per cinque anni, a favore di chi risiede a Campione (l’agevolazione spetta anche a società ed enti non residenti, che hanno sede nel comune). E’ inoltre previsto un credito d’imposta per i nuovi investimenti fino al 2024.
Imposta sui redditi ridotta al 50%
573. L’imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 188bis del TUIR., è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d’imposta.
574. Le imposte dovute sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed entidi cui all’articolo 73 del TUIR., iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’articolo 188bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 percento per cinque periodi di imposta.
IRAP ridotta al 50%
575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l’imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 3bis, de lD.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d’imposta.
576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello incorso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti«de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis » nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Credito d’imposta per investimenti
577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d’Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.
578. L’agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31dicembre 2024.
579. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.
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