CAMPIONE D'ITALIA E LEGGE DI BILANCIO 2020

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/02/2020

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 18/02/2020


Classificazione:

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Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci) - credito d’imposta per i nuovi investimenti


Misure a favore di Campione d’Italia

Sintesi

Con i commi DA 559 A 580 viene Istituita la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci) su forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, con aliquote Iva allineate a quelle svizzere.

Si prevede poi la riduzione a metà di Irpef, Ires e Irap, per cinque anni, a favore di chi risiede a Campione (l’agevolazione spetta anche a società ed enti non residenti, che hanno sede nel comune).

É inoltre previsto un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione, fino al 2024.

La normativa

L’ILCCI ovvero l’IVA di Campine d’Italia

559. È istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

560. Soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia. Non si applica l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sull’esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.

Soggetto passivo

561. È soggetto passivo dell’imposta chi nel territorio del comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi dell’imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.

562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d’Italia.

Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

563. L’imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo.

564. La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.

Aliquote

Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.

Dichiarazione

565. La dichiarazione dell’imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l’imposta dovuta.

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