CANONE TV IN BOLLETTA COME CHIEDERE L'ESONERO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/06/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/06/2022
Chi non ha la tv e non vuole pagare il canone deve dichiararlo ogni anno con la procedura qui indicata
Per chiedere l’esonero del pagamento del canone Tv. I contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo, e sono titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico, possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Come fare la richiesta
Va compilato il modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” reperibile con le relative istruzioni sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area tematica “Canone Tv”.
In particolare va compilato il “quadro A” del modello per dichiarare che in nessuna abitazione dove è attivata una utenza elettrica a nome del contribuente interessato si trova un apparecchio televisivo di sua proprietà o di un altro componente della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune).
Anche chi ha presentato una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento per evitare l’addebito del canone in bolletta deve compilare il “quadro A” del modello dichiarando che non detiene, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a lui intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
Infine lo stesso “quadro A” va compilato dagli eredi per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.
La dichiarazione sostitutiva di non possesso della televisione può essere presentata solamente dai titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico con l’unica eccezione degli eredi.
Queste le modalità di trasmissione possibili:
- tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).
Durata della dichiarazione e tempi di invio
Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”
Questi i tempi di presentazione che determinano anche la validità dell’esonero:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo
- dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.
I contribuenti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale, senza averne altre dello stesso tipo in tale anno, per essere esonerati dal pagamento del canone devono inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della Tv entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Infine, se nel corso dell’anno cambiano i presupposti precedentemente attestati (per esempio, viene acquistato un apparecchio televisivo) è necessario comunicarlo all’Agenzia. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva (per la variazione dei presupposti deve essere compilato il quadro C della dichiarazione).
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