IL NUOVO TUIR IN VIGORE DAL 2027
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/07/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/07/2026
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 luglio 2026 il nuovo Testo Unico delle imposte dirette
Raccoglie e aggiorna le norme fiscali già contenute nel precedente 917/86 introducendo disposizioni di coordinamento per adeguare la disciplina ai mutamenti normativi avvenuti nel tempo.
l nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 luglio 2026.
Il nuovo Testo unico applicabile dal 1° gennaio 2027, è stato predisposto in attuazione della delega fiscale prevista dall’articolo 21 della legge n. 111/2023 (“Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.
Il Testo unico delle imposte sui redditi si inserisce, dunque, all’interno di un processo di riorganizzazione della materia fiscale, al pari degli altri testi unici già pubblicati tra cui, da ultimo, il Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con decreto legislativo n. 10/2026, e l’ultimo in corso di approvazione (“Testo unico adempimenti e accertamento”).
Struttura
Il nuovo Tu è composto da 377 articoli suddivisi in quattro parti, a loro volta suddivise in titoli, capi e sezioni:
- parte I “Regime ordinario”,
- parte II “Regime speciale”,
- parte III “Imposizione minima globale”
- parte IV “Disposizioni varie, transitorie e finali”.
Con riferimento alla distribuzione degli argomenti:
la parte I è suddivisa in 4 titoli dedicati, rispettivamente,
- all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
- all’imposta sul reddito delle società,
- alle disposizioni comuni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società,
- infine, alle disposizioni relative ai rapporti internazionali;
la parte II è dedicata alle disposizioni speciali, le quali vengono ripartite in titoli in base al soggetto passivo dell’imposta (persone fisiche o società), riproducendo in tal modo la medesima struttura della parte I;
la parte III raccoglie le disposizioni in materia di imposizione minima globale;
la parte IV contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.
Il Testo è corredato di nove allegati (A, B, C, D, E, F, G, H e I).
L'allegato A, suddiviso in due tabelle, individua, nella tabella 1, l’elenco delle società alle quali si applicano le disposizioni in materia di operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea, qualora siano sottoposte a una delle imposte indicate nella tabella 2. Ad esempio, una fusione tra una società residente in Italia e una di diritto belga avente la denominazione prevista dalla tabella 1 e soggetta all’imposta belga di cui alla tabella 2.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposizione minima globale l’allegato B contiene le relative definizioni e l’allegato C riporta, in corrispondenza di ciascun esercizio con inizio nell’anno solare ivi indicato, le aliquote applicabili in presenza di riduzione dell’attività economica sostanziale.
L’allegato D riporta il coefficiente di redditività che si applica all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, ai fini della determinazione del reddito imponibile per i soggetti che applicano il regime forfettario, diversificato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata.
Gli allegati E ed F contengono, rispettivamente, gli elenchi dei beni materiali e immateriali strumentali nuovi, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in relazione alla maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali.
L'allegato G elenca le categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, come ad esempio i lavoratori molto svantaggiati indicati dall’articolo 2, numero 99), del regolamento dell’Unione europea n. 651/2014 ecc.
Da ultimo, nell’allegato H sono elencati i comuni in cui i lavoratori dipendenti ivi residenti possono optare a determinate condizioni per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Tale opzione può essere esercitata, a determinate condizioni, anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell’elenco riportato nell’allegato I.
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