CERTIFICATI PER I VEICOLI E IMPOSTA DI BOLLO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/02/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/02/2021


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Idoneità tecnica macchine agricole e macchine operatrici e dichiarazioni di conformità previste dal Codice della Strada.


Per le certificazioni di idoneità tecnica rilasciate con riferimento a macchine agricole e macchine operatrici disciplinate dagli articoli 108 e 114 del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992), l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 40/2005 ha precisato che a tali certificazioni non è mai applicabile l’imposta di bollo.

L’imposta è dovuta, invece, per le dichiarazioni di conformità previste dall’articolo 76, commi 6 e 7 del Codice della Strada.

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