Cessione bonus energetici estesi stesse regole e nuove scadenze

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/01/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/01/2023


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Le disposizioni attuative emanate a giugno valgono anche per gli ulteriori crediti, ma qualche termine cambia emanato un nuovo modello di comunicazione di cessione


I crediti d’imposta previsti in favore delle imprese, per le spese sostenute in relazione all’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e secondo trimestre 2022 sono stati estesi, dal Dl “Aiuti quater”, a una quota dei costi sopportati a dicembre 2022.

Con il provvedimento del 26 gennaio 2023 sono estese a questi crediti anche le già approvate regole attuative per la loro cessione e tracciabilità.

L’articolo 1, commi 1 e 2, del Dl “Aiuti quater” (decreto legge n. 176/2022), ha riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Si tratta, in particolare di crediti a favore delle imprese:

  • a) energivore, pari al 40% delle spese sostenute
  • b) a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute
  • c) non energivore, pari al 30% delle spese sostenute
  • d) diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute.

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24. In alternativa, i beneficiari possono cederli a terzi, ma a certe condizioni:

  • il credito è cedibile “solo per intero” ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione)
  • in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto allo stesso credito
  • il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Il provvedimento del 26 gennaio, inoltre, recepisce le nuove scadenze fissate dal legislatore per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta man mano concessi.

Quindi, le cessioni vanno comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 26 gennaio.

La cessione del credito deve avvenire entro il:

  1. 22 marzo 2023, per il credito d’imposta (carburanti per agricoltura e pesca– terzo trimestre 2022);
  2. 21 giugno 2023, per il credito d’imposta (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022)
  3. 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e (energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022).

I cessionari, dal canto loro, dovranno utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il:

  • a) 30 settembre 2023, per i crediti d’imposta “estesi”. Entro lo stesso termine vanno utilizzati anche i crediti “energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022” e quelli “energia elettrica e gas – ottobre e novembre 2022”
  • b) 31 marzo 2023, per il credito d’imposta “carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022”
  • c) 30 giugno 2023, per il credito d’imposta “carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022”.


Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, con il provvedimento di oggi sono approvate anche le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con provvedimento del 6 dicembre 2022.

Con specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti estesi dall’“Aiuti quater” da parte dei cessionari e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

In conclusione, l’Agenzia ricorda che i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per
l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti non sono più cedibili.

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