CESSIONE DI BENI STRUMENTALI AGEVOLATI COL BONUS INVESTIMENTI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/05/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/05/2022


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Per non perdere l'agevolazione il bene deve essere mantenuto per due anni o sostituito


Come previsto nel punto 7.1 della circolare n. 9/2021, il comma 1060 della legge di bilancio 2021 prevede che il credito d'imposta debba essere corrispondentemente ridotto (c.d. recapture) nell'ipotesi in cui «i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto» entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione (c.d. "periodo di sorveglianza").

La norma citata mira a garantire che la concessione dell'agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell'economia dell'impresa.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il "periodo di sorveglianza" costituiscono causa di rideterminazione dell'incentivo, in quanto, in virtù dell'ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisto del bene in proprio e l'acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.

In tali circostanze, come stabilito dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, «il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo».

 

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