Cessione di nuovi sconti energetici sei codici tributo ad hoc
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/10/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/10/2022
Crediti d’imposta che possono essere trasferiti a terzi, così come previsto dal provvedimento direttoriale dello scorso 6 ottobre, che ha esteso le previsioni di un precedente analogo intervento
La risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022, prevede sei nuovi codici tributo, che consentiranno ai cessionari dei crediti d’imposta, concessi alle imprese da più provvedimenti legislativi, per alleggerire i maggiori oneri sostenuti in relazione all’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, di utilizzarli in compensazione tramite modello F24.
I bonus possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti solo per intero a terzi.
Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i codici tributo:
7727 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”
7728 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”
7729 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”
7730 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”
7731 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”
7732 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Tali crediti d’imposta, infatti, possono essere ceduti a terzi, così come previsto dal provvedimento direttoriale dello scorso 6 ottobre, che ha esteso agli stessi crediti le previsioni di un altro provvedimento del 30 giugno 2022 .
Per l’utilizzo in compensazione da parte degli originari beneficiari, invece, che deve essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre, l’Agenzia ha già istituito gli idonei codici tributo:
Codice tributo | Descrizione | Risoluzione istitutiva |
6967 | credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 | n. 48/E del 14 settembre 2022 |
6968 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 | n. 49/E del 16 settembre 2022 |
6969 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 | n. 49/E del 16 settembre 2022 |
6970 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 | n. 49/E del 16 settembre 2022 |
6971 |
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 | n. 49/E del 16 settembre 2022 |
6972 | credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 | n. 49/E del 16 settembre 2022 |
I nuovi codici devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba riversare il credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va inserito l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia secondo le modalità e i termini stabiliti dai richiamati provvedimenti, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettuerà controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello, che sarà comunicato a chi ha trasmesso l’F24, tramite apposita ricevuta consultabile online.
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