Cfp Sostegni-bis per le imprese più grandi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/10/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/10/2021


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Possono farne richiesta, fino al 13 dicembre, le partite Iva che svolgono attività d’impresa o producono reddito agrario con ricavi o compensi, nel 2019, compresi tra 10 e 15 milioni di euro


Definite le regole per accedere ai contributi a fondo perduto introdotti dal decreto Sostegni-bis (articolo 1, comma 30-bis del Dl n. 73/2021) a favore degli operatori Iva, esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, danneggiati dal protrarsi dell’epidemia, che nel 2019 hanno conseguito compensi o ricavi compresi fra i 10 e i 15 milioni di euro. I soggetti interessati, o gli intermediari delegati, possono trasmettere le domande per fruire dei benefici tramite i canali telematici dell’Agenzia, a partire da oggi, 14 ottobre, e fino al 13 dicembre 2021.
Il modello per le istanze, le modalità di invio, i termini di presentazione e ogni altro elemento utile per richiedere il sostegno, in un provvedimento siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

Operative, quindi, le disposizioni dell’articolo 1, comma 30-bis del Dl n. 73/2021 che, nel dettaglio, ha previsto la possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro ma non superiore a 15 milioni di euro conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-bis (ossia nel 2019 per i soggetti con esercizio corrispondente con l’anno solare). Inoltre, i potenziali beneficiari devono possedere, oltre il requisito del livello di ricavi/compensi realizzati, anche gli altri requisiti per il riconoscimento del contributo introdotto dal decreto “Sostegni” e/o del contributo di cui al decreto Sostegni-bis (articolo 1, commi da 5 a 15, Dl n. 73/2021), ossia: partita Iva attiva al momento dell’entrata in vigore della norma istitutiva del beneficio e aver registrato un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi almeno del 30% nell’anno 2020 rispetto al 2019 ovvero nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, secondo le diverse specifiche discipline.
 
Gli indennizzi spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali, mentre non possono accedervi i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici (articolo 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir).

Modello e contenuto delle istanze
I contributi dovranno richiesti tramite l’apposito modello “Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto decreto Sostegni e Sostegni-bis” approvato, insieme alle istruzioni e le specifiche tecniche, con il provvedimento odierno.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, deve contenere la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 73/2021, dell’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corso degli anni 2019 e 2020, dell’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione, la firma.
L’istanza deve contenere, inoltre, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Invio delle istanze e regole per la delega
I contribuenti interessati possono richiedere le agevolazioni con apposita istanza, da presentare esclusivamente tramite l’invio di file utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021. Per questi contributi non è prevista la possibilità di presentare l’istanza tramite procedura web.

Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f del regolamento Ue n. 2016/679) in tema di sicurezza dei dati, infatti, il provvedimento prevede, che la trasmissione dell’istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente, o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” o, ancora, da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione dell’istanza. In quest’ultimo caso, l’intermediario dovrà inserire nella domanda anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la delega specifica ricevuta.

In caso di errore, è possibile presentare entro il 13 dicembre 2021 una nuova istanza in sostituzione di quella precedente, se non sia stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi o non ne sia stato comunicato il riconoscimento, in caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d’imposta. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.
Dopo l’invio della domanda viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico. L’Agenzia poi effettua dei controlli sul contenuto dell’istanza e, in caso di esito positivo, comunica l’avvenuto mandato di pagamento dei contributi (o il riconoscimento dei contributi nel caso di opzione per il credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, cui potrà accedere il richiedente o l’intermediario delegato. Nella stessa area è comunicato l’eventuale scarto della domanda e i motivi del rigetto.

Come si calcola
L’ammontare dei contributi spettanti è determinato in modo differente a seconda dell’oggetto della domanda:

  • se viene richiesto esclusivamente il contributo del decreto “Sostegni”, l'importo è calcolato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. È riconosciuto comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31 dicembre 2018, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, ai quali è garantito per un importo almeno pari al minimo. In tal caso, spetta anche il bis automatico disciplinato dal “Sostegni-bis” (articolo 1, commi da 1 a 3, Dl n. 73/2021), per un importo pari al contributo “Sostegni” riconosciuto qualora ne ricorrano le condizioni
  • se viene richiesto esclusivamente il contributo del “Sostegni-bis alternativo” (articolo 1, commi da 5 a 15, Dl n. 73/2021), l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020
  • se vengono richiesti entrambi i contributi “Sostegni” e “Sostegni-bis alternativo”:
    • per il contributo “Sostegni”, l’importo è calcolato come sopra descritto, e in questo caso il contributo “Sostegni-bis automatico” non è riconosciuto
    • per il contributo “Sostegni-bis alternativo”, l'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per tutti i soggetti, l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150mila euro.

I contributi a fondo perduto sono esclusi da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Accredito diretto sull’Iban del contribuente
L’Agenzia determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e provvede a erogare l'indennizzo, previo controllo dei dati ricevuti. Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ricevere i contributi come accrediti sul proprio conto corrente bancario o postale a lui intestato o optare per un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
L’Agenzia verifica che il conto corrente su cui eseguire il bonifico, identificato dal codice Iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Tale controllo è effettuato mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa, oggetto di uno specifico accordo con l’Agenzia.

Contributi non spettanti
Se l’attività di controllo dei requisiti svolta dall’Agenzia evidenzia che i contributi erano in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (articolo 13, comma 5, Dlgs n. 471/2997) e gli interessi (articolo 20, Dpr n. 602/1973).
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.

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