CHIUSURA COVID CON PROROGA AL 3 MAGGIO E NUOVO ELENCO ATTIVITÀ' APERTE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/04/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/04/2020


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Un nuovo provvedimento dispone la proroga delle restrizioni fino al 3 maggio 2020 e conferma con variazioni l'elenco delle attività che possono restare aperte


Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento del Covid-19. 

Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà però permessa l’apertura di:

  • cartolerie,
  • librerie
  • negozi di vestiti per bambini e neonati

Vengono inoltre inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno (esclusi i mobili) la fabbricazione di articoli in plastica, fabbricazione di componenti, schede elettroniche e computer. . 

Il criterio è quello del tutto chiuso, tranne le attività specificate negli allegati 1, 2 e 3 al decreto. Le disposizioni del DPCM sostituiscono quelle finora emanate quindi come riferimento per l'apertura o chiusura delle attività vale il presente decreto, eventuali misure più restrittive emanate dalle regioni restano però valide.

 

Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente ha dichiarato che il Governo è al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato su due pilastri:

  • l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti guidato da Vittorio Colao;
  • il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla domanda su cosa succederà con le dichiarazioni dei redditi, il premier non ha dato alcuna indicazione.

 

Articolo 2 comma 3

3. Restano sempre  consentite,  previa  comunicazione  al  Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita'  produttiva,  nella  quale comunicazione  sono  indicate  specificamente   le   imprese   e   le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e  servizi  attinenti  alle attivita' consentite, anche  le  attivita'  che  sono  funzionali  ad assicurare la  continuita'  delle  filiere  delle  attivita'  di  cui all'allegato 3, nonche' delle filiere delle attivita' dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre  attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui al comma  4. 

Il  Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, puo' sospendere le predette  attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.

Fino all'adozione  dei  provvedimenti   di   sospensione dell'attivita', l'attivita' e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. 

 

Art. 2 comma 12

 12.  Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'  ammesso,   previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e  sanificazione. 
E' consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonché'  la  ricezione  in magazzino di beni e forniture. 

 

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