CHIUSURA COVID CON PROROGA AL 3 MAGGIO E NUOVO ELENCO ATTIVITÀ' APERTE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/04/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/04/2020
Un nuovo provvedimento dispone la proroga delle restrizioni fino al 3 maggio 2020 e conferma con variazioni l'elenco delle attività che possono restare aperte
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento del Covid-19.
Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà però permessa l’apertura di:
- cartolerie,
- librerie
- negozi di vestiti per bambini e neonati
Vengono inoltre inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno (esclusi i mobili) la fabbricazione di articoli in plastica, fabbricazione di componenti, schede elettroniche e computer. .
Il criterio è quello del tutto chiuso, tranne le attività specificate negli allegati 1, 2 e 3 al decreto. Le disposizioni del DPCM sostituiscono quelle finora emanate quindi come riferimento per l'apertura o chiusura delle attività vale il presente decreto, eventuali misure più restrittive emanate dalle regioni restano però valide.
Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente ha dichiarato che il Governo è al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato su due pilastri:
- l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti guidato da Vittorio Colao;
- il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alla domanda su cosa succederà con le dichiarazioni dei redditi, il premier non ha dato alcuna indicazione.
Articolo 2 comma 3
3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite, anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 3, nonche' delle filiere delle attivita' dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui al comma 4.
Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', l'attivita' e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Art. 2 comma 12
12. Per le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione.
E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché' la ricezione in magazzino di beni e forniture.
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