Codici tributo per il versamento dei maggiori acconti Ires e Irap

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/06/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/06/2025


Classificazione:

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Per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei maggiori acconti Ires e Irap


Con la risoluzione n.38/E del 6 giugno 2025.

L’articolo 1, commi da 14 a 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha disciplinato, ai fini della determinazione delle basi imponibili dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i soggetti banche e assicurazioni, il differimento della deducibilità, dai periodi d’imposta ivi indicati ai successivi periodi di imposta individuati, delle quote di taluni componenti negativi di reddito.

Le citate disposizioni hanno altresì disciplinato gli effetti sulla determinazione degli acconti per i periodi d’imposta interessati dal differimento delle deduzioni.

La manovra ha infatti introdotto un importante intervento in materia fiscale, rivolto al differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell’Ires e dell’Irap.

La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi da 14 a 20, della legge 207/2024) ha previsto un inasprimento sulle deduzioni consentite per le banche e le assicurazioni in relazione a determinate poste mediante un rinvio al futuro delle medesime

Nello specifico, la norma prevede che la deducibilità di determinati costi, inizialmente prevista per specifici periodi d’imposta, venga posticipata a esercizi successivi, individuati dalla stessa disposizione.

Il legislatore ha, inoltre, previsto l’impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta interessati.

Un aspetto rilevante è contenuto nel comma 20 dell’articolo 1, il quale stabilisce che, per la parte dei maggiori acconti dovuti in conseguenza del differimento delle deduzioni, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall’articolo 17 del Dlgs n.241/997, n. 241, né quelli dell’articolo 4, comma 3, del Dl n.69/1989 convertito dalla legge 154/1989.

Per agevolare il corretto versamento degli importi relativi ai suddetti maggiori acconti, sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nel modello F24:

  • 2007 – “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”
  • 2008 – “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”
  • 3881 – “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”
  • 3882 – “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”

Modalità di compilazione del modello F24

  • I codici 2007 e 2008 devono essere indicati nella sezione “Erario”, riportando gli importi nella colonna “importi a debito versati” e l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.
  • I codici 3881 e 3882 vanno inseriti nella sezione “Regioni”, insieme al codice della regione (reperibile nella “Tabella T0” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), anch’essi con l’anno d’imposta nel formato “AAAA”.

In caso di versamento rateale, i campi “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” (per Ires) e “rateazione/mese rif.” (per Irap) devono essere valorizzati con il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata e “RR” il totale delle rate. Se il pagamento avviene in un’unica soluzione, tali campi devono essere compilati con “0101”.

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