Collaboratori, rimborsi facilitati Per i dipendenti non tassabile solo il percorso che parte dall’azienda
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/12/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 18/12/2015 pag. 49
Classificazione:
Non imponibili le trasferte fuori comune partendo da casa se quest’ultima è sede di lavoro
Rimborsi auto con partenza da casa non imponibili in capo al collaboratore purché la sua abitazione sia considerata sede di lavoro e la trasferta avvenga al di fuori del comune di residenza.
Rimborsi imponibili, invece, per il dipendente sull’eccedenza chilometrica del percorso “casa – luogo di trasferta” rispetto a quello “sede di lavoro – luogo di trasferta” se il primo supera il secondo e la località da raggiungere si trova in un Comune diverso dalla sede di servizio.
Sono queste le conclusioni a cui si giunge coordinando i chiarimenti contenuti nella risoluzione delle Entrate n. 92 del 30 ottobre scorso, con la risoluzione 67/2001 e con l’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Rimborsi imponibili, invece, per il dipendente sull’eccedenza chilometrica del percorso “casa – luogo di trasferta” rispetto a quello “sede di lavoro – luogo di trasferta” se il primo supera il secondo e la località da raggiungere si trova in un Comune diverso dalla sede di servizio.
Sono queste le conclusioni a cui si giunge coordinando i chiarimenti contenuti nella risoluzione delle Entrate n. 92 del 30 ottobre scorso, con la risoluzione 67/2001 e con l’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
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