Collegi sindacali alla vigilanza sui contributi serve chiarezza

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/03/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/03/2026


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Nuovo compito di verifica dell’utilizzo dei contributi pubblici di entità significativa ricevuti dalle società e riferirne al Mef.


L'art. 1 c. 857 della legge 207/2023, (bilancio 2024), assegna agli organi di controllo il nuovo compito di verificare l’utilizzo dei contributi pubblici significativi ricevuti dalle società e relazionare al Mef.

NB: la norma citata non è corretta trattasi della legge 207/2024 legge di bilancio 2025. Ecco come commentavamo la norma nel notiziario interfile n. 1/2025.

C. 857 collegio sindacale verifiche sui contributi pubblici

Il comma 857 prevede che gli organi di controllo, anche costituiti in forma monocratica, delle società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, provvedono ad effettuare apposite attività di verifica e a inviare una relazione annuale intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi son stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell’economia una relazione.

La legge di Bilancio, incide sull’attività di vigilanza dell’organo di controllo societario prevedendo «compiti» di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato.

La disposizione, in vigore il 1° gennaio 2025, di fatto sarà applicabile quando alla emanazione del DPCM, prevista entro 90 giorni (quindi a fine marzo), col quale saranno individuati i contributi interessati.

La norma prevede che l’organo di controllo, anche monocratico, di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi di importo significativo a carico dello Stato (come individuati con Dpcm) svolga le seguenti attività:

    1. effettui apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali lo stesso contributo è concesso;
    2. invii annualmente al ministero dell’Economia una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Quindi, oltre alla tradizionale attività di vigilanza esercitata in base all’articolo 2403 del Codice civile, l’organo di controllo – sia esso il collegio sindacale o per le Srl, il sindaco unico nominato in alternativa al collegio sindacale è destinatario di un’attività di verifica intesa ad accertare il corretto impiego dei contributi rispetto alle finalità per cui sono stati erogati; il tutto dimenticando che, nella più recente normativa, in caso di contributi e sovvenzioni elargiti per scopi specifici, tale attività è tipicamente svolta dal revisore legale tenuto a rilasciare anche apposite certificazioni.

Le molte Srl in cui è stato nominato unicamente il revisore legale pare sfuggano dalla disposizione che è indirizzata unicamente all’organo di controllo.

Quando la normativa di riferimento sarà completata, le risultanze di questa nuova attività saranno evidenziate in una specifica relazione che andrà ad aggiungersi a quella tradizionalmente rilasciata a chiusura dell’esercizio ai sensi dell’articolo 2429 del Codice civile e che avrà quale destinatario il ministero dell’Economia.

Non pochi dubbi solleva, infine, anche la previsione contenuta nel comma 858, in base alla quale gli enti menzionati nel comma 857, a decorrere dal 2025, non potranno effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati, andando in tal modo a limitare la libera iniziativa di impresa costituzionalmente riconosciuta.

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