Commercialisti confermata la stretta sulle società di servizi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/04/2026
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/04/2026
Il Consiglio nazionale con l'informativa 70/2026 conferma la stretta sull’incompatibilità tra l’esercizio della professione di commercialista e quella della società di servizi
L’Informativa n. 70/2026, fornisce un’interpretazione del par. 5.2 delle Note interpretative in materia di incompatibilità ex art. 4 D.lgs. n. 139/2005, approvate nel dicembre 2025 e diffuse con
l’Informativa n. 5 del 13 gennaio 2026.
Viene confermato che dal 2026, c'è incompatibilità quando il ced, ha un fatturato prevalente rispetto al 20% del totale del fatturato professionale.
Dal testo dell'informativa:
Quanto al profilo temporale, deve ritenersi condivisibile l’interpretazione secondo cui la nuova disciplina trovi applicazione a partire dall’anno successivo a quello di approvazione delle Note interpretative e, quindi, con riferimento ai fatturati dell’anno 2026, rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.
Ne consegue che per l’autocertificazione relativa al 2025, così come per le verifiche svolte nel corso del 2026, continuano ad applicarsi i criteri previgenti, fondati sulla soglia del 50% e sul periodo quinquennale di osservazione.
La disciplina transitoria deve quindi essere interpretata nel senso di un’applicazione graduale del nuovo parametro del 20%, secondo il meccanismo quadriennale previsto, fino al pieno regime a decorrere dalle autocertificazioni relative all’anno 2029. Tale lettura risulta coerente con il principio generale di irretroattività e con l’esigenza di tutela dell’affidamento dei professionisti che abbiano adeguato i propri assetti organizzativi sulla base della precedente disciplina.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la soglia del 20% debba essere calcolata sulla media del fatturato complessivo imputabile al professionista e che la decorrenza della nuova disciplina debba essere individuata nei termini sopra indicati, risultando entrambe le interpretazioni prospettate nel quesito conformi alla ratio e alla struttura delle Note interpretative.
In allegato all'informativa anche un foglio excel per il calcolo.
Indietro


