Compensazioni Iva per animali vivi, percentuali confermate per il 2021
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/03/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 27/03/2021
Invariate anche per quest’anno, come già preannunciato dall’ultima legge di bilancio, le aliquote da applicare per le cessioni di suini e bovini, bufali compresi
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale di ieri, giovedì 25 marzo, con la serie generale n. 73, il decreto 10 febbraio 2021 del Mef, emesso di concerto con il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che, modificando il Dm 26 gennaio 2016, accoglie la disposizioni dell’articolo 1, comma 39 della legge di bilancio per il 2021, sulla proroga, per il 2021, dell’innalzamento delle percentuali di compensazione dell’Iva per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
Come per gli anni scorsi è confermato l’innalzamento a partire dal 1° gennaio del 2021.
Per rispettare il tetto massimo di 20 milioni di euro per le minori entrate come conseguenza dell’applicazione di questa norma, il limite della misura delle percentuali del costo da portare in detrazione è per quest’anno:
- 7,95% per gli animali vivi della specie suina
- 7,65 % per i bovini, compresi i bufali.
Le indicazioni del decreto 10 febbraio 2021 interessano i produttori agricoli in regime speciale che applicano il regime speciale Iva (articolo 34, Dpr n. 633/1972). Questi soggetti detraggono l’Iva pagata ai fornitori non in maniera analitica, ma in maniera forfetaria proprio in base alle percentuali di compensazione che vanno calcolate sulle cessioni effettuate.
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