Componenti per navicella spaziale non imponibili Iva se

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 20/02/2020


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Trattamento Iva da applicare allo sviluppo di componenti destinati alla costruzione di un velivolo aerospaziale.


La progettazione e realizzazione di componenti ceramici destinati a una navicella spaziale, inclusi i prototipi per il test di prova, eseguite da una società nei confronti della committente a seguito di un contratto di appalto, rientra nel regime di non imponibilità ai fini Iva.

Tali prestazioni, infatti, possono senz’altro essere assimilate alle cessioni di “aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato” previste dall’articolo 8-bis Dpr 633/1972.
Risposta n. 61/2020 dell’Agenzia delle entrate.

L'articolo 8-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 633/1972, secondo il quale sono operazioni assimilate all'esportazione, e quindi non sono imponibili ai fini Iva, “le prestazioni di servizi, (...), relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili

La lettera b), del comma 1 dello stesso articolo 8-bis contempla le cessioni “di aeromobili, compresi i satelliti” effettuate nei confronti di “organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica”.

Sono quindi non imponibili sia le cessioni di navicelle spaziali sia le prestazioni di servizi relative alla loro costruzione, manutenzione, assemblaggio, trasformazione, eccetera, a condizione che siano effettuate nei confronti di “organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica” come specificato dalla norma.

 

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