Comunicazioni di irregolarità pagabili con lieve ritardo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/01/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/01/2022
I benefici permangono anche nel caso in cui si effettui il pagamento con “lieve ritardo”, non superiore a sette giorni.
Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, se vuole evitare l’iscrizione a ruolo e usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo deve effettuare il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della stessa comunicazione (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462/1997).
In tal caso, inoltre, gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Per effetto di quanto previsto dal Dpr 602/1973 (articolo 15-ter, commi 3 e 4), gli stessi benefici permangono anche nel caso in cui si effettui il pagamento con “lieve ritardo”, non superiore a sette giorni. Pertanto, il contribuente che versa le somme richieste con la comunicazione di irregolarità entro 37 giorni dal ricevimento della stessa conserva il diritto alla riduzione della sanzione e degli interessi.
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