Concordato e ravvedimento le istruzioni per soci e società
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/01/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/01/2025
Modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui ad aderire al particolare regime di ravvedimento siano società di persone o associazioni
Con la risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce precise indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui, nell’ambito del concordato preventivo biennale, ad aderire al particolare regime di ravvedimento (articolo 2-quater, Dl n. 113/2024) siano società o associazioni (articoli 5, 115 e 116 del Tuir).
Il documento di prassi odierno, innanzitutto, ricorda che i codici tributo per versare, tramite il modello di pagamento unificato, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovute da coloro che hanno aderito al ravvedimento i questione, sono stati istituiti con la risoluzione n. 50/2024.
Le casistiche prese in considerazione dalla risoluzione n. 1/E sono due.
Versamenti da parte di soci o associati
Con provvedimento dello scorso 4 novembre, l’Agenzia ha previsto che “Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione per il ravvedimento deve essere esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati”.
Ebbene, riguardo al versamento dell’imposta sostitutiva da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, nel modello F24, all’interno della sezione “Contribuente” vanno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato.
Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, invece deve essere indicato il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73”, da riportare nel campo “codice identificativo”. Con l’occasione tale codice è stato ridenominato “Contribuente – Società”.
In ogni caso, la risoluzione specifica che restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.
Versamenti eseguiti da società o associazioni (es. società di persone snc sas)
Come previsto dal collegato fiscale (articolo 7, comma 1, lettera a-bis), Dl n. 155/2024), riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
In tal caso, nel modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.
Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.
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