Concordato preventivo 2025-2026 e ravvedimento speciale
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/09/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/09/2025

Chi aderisce al Cpb 2025/2026, possibilità di un’imposta sostitutiva di dirette e Irap per le annualità 2019-2023.
Tempi stretti e tante complicazioni rendono il cpb per il secondo biennio poco appetibile.
Col provvedimento Prot. n. 350617/2025 del 19 settembre 2025 l’Agenzia delinea le modalità di accesso al ravvedimento speciale previsto per i contribuenti che entro i termini di legge (30 settembre 2025) aderiscono al concordato preventivo biennale 2025/2026 (Dlgs 13/2024). Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’adesione va effettuata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 12-ter del decreto fiscale (Dl 84/2025), che prevede la possibilità, per i soggetti che hanno applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2024 e che aderiscono al concordato preventivo biennale (articoli da 10 a 22 del Dlgs 13/2024) per il biennio 2025 e 2026, di adottare un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2019 al 2023, beneficiando di imposte sostitutive di quelle sui redditi, delle addizionali e dell’Irap.
L’opzione va esercitata dal 1° gennaio al 26 marzo 2026 presentando, per ogni annualità, l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Nel cassetto fiscale è disponibile la “Scheda di sintesi” aggiornata per il Concordato preventivo biennale 2025/2026, che contiene anche una sezione dedicata al calcolo degli importi dovuti tramite il ravvedimento speciale.
Il perimetro di applicazione
Nel dettaglio, possono accedere al ravvedimento speciale le imprese e i lavoratori autonomi che, oltre ad aver aderito al concordato preventivo biennale per il 2025 e 2026, per le annualità per le quali intendono aderire al ravvedimento, abbiano, alternativamente:
- applicato gli Isa
- dichiarato cause di esclusione legate alla pandemia da Covid-19
- indicato condizioni di non normale svolgimento dell’attività (articolo 9-bis, comma 6, lettera a), Dl 50/2017)
- dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Inoltre, chi ha conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, può adottare tale istituto se esercita l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
Nel cassetto fiscale la “Scheda di sintesi” per calcolare le imposte sostitutive
Nell’Allegato 1 al provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni rilevanti per la determinazione delle imposte da versare per adottare il ravvedimento.
Inoltre, nel Cassetto fiscale i contribuenti potenzialmente interessati trovano a disposizione una nuova “Scheda di sintesi” aggiornata per il Cpb 2025/2026, che comprende una sezione dedicata all’istituto del ravvedimento speciale. Il prospetto indica i dati utili a calcolare le imposte sostitutive da versare per ciascuna annualità da parte di coloro che aderiscono al Cpb 2025/2026 e che intendono avvalersi del regime di ravvedimento correlato.
Nella stessa funzionalità del Cassetto fiscale è resa disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile (csv).
Questi elementi informativi non sono invece disponibili per coloro che risultano aver presentato l’istanza di adesione al Concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025.
Come esercitare l’opzione per il ravvedimento speciale
L’opzione per il ravvedimento si realizza con il versamento delle imposte sostitutive tramite modello F24, da effettuare tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. È possibile rateizzare il pagamento in un massimo di dieci rate mensili, con interessi calcolati al tasso legale a partire dal 15 marzo 2026.
Per ogni annualità, il contribuente deve indicare:
- l’anno di riferimento
- in caso di rateazione, il numero della rata in pagamento e quello totale
- i codici tributo corrispondenti alle imposte sostitutive, che saranno istituiti con apposita risoluzione.
Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 o le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l’opzione va esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento della prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’Irap, da parte della società o dell’associazione
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Il “ravvedimento” non si perfeziona, invece, se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, o ancora di atti di recupero di crediti inesistenti.
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