Contrasto al caro carburanti con due crediti d’imposta

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/03/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 20/03/2026


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Agevolate le imprese di autotrasporto e quelle che operano nel settore della pesca per compensare il maggior costo causato dalla crisi internazionale


Sono in vigore da oggi, 19 marzo, le misure urgenti adottate dal Governo per contrastare gli effetti dell’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti legata alla crisi internazionale, contenute nel decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026, in Gazzetta Ufficiale.

L’obiettivo generale del pacchetto è prevenire e contrastare manovre speculative che producano aumenti ingiustificati dei prezzi al consumo, con ripercussioni dirette su famiglie e imprese.

Tra gli interventi principali è stato introdotto un meccanismo di controllo che assicura maggiore trasparenza sui prezzi, prevedendo riduzioni immediate alla pompa quando il prezzo del greggio diminuisce sui mercati internazionali. È inoltre previsto un taglio temporaneo delle accise su benzina, gasolio e Gpl, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta e per i venti giorni successivi.

Accanto a queste misure, assumono particolare rilievo anche le agevolazioni fiscali. È istituito un credito d’imposta a favore degli autotrasportatori e un altro destinato alle imprese ittiche.

Credito d’imposta a favore degli autotrasportatori

Per quanto riguarda le imprese del trasporto, il contributo straordinario consiste in un credito d’imposta pari alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio utilizzato come carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio, calcolata rispetto al prezzo rilevato a febbraio dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Lo stanziamento complessivo per il 2026 è pari a 100 milioni di euro. Possono beneficiarne le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto (articolo 24-ter comma 2, lettera a) del Testo unico di cui al Dlgs n. 504/1995). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la fine del 2026, non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità operative, le verifiche, la documentazione richiesta e i controlli saranno definiti con un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Mef. Il Dl precisa che il beneficio è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Per gestire la forte variabilità dei prezzi, fino al 30 giugno 2026, l’aggiornamento del costo del gasolio sarà effettuato su base mensile.

Credito d’imposta per le imprese del settore della pesca

Il credito d’imposta destinato alle imprese della pesca prevede uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro per il 2026 e copre fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati per alimentare i mezzi utilizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio, sulla base delle fatture al netto dell’Iva. Anche in questo caso il contributo è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre al reddito né alla base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni, purché l’ammontare complessivo non superi il costo effettivamente sostenuto.

Le modalità di attuazione dell’agevolazione, insieme alle procedure di concessione, alla documentazione richiesta e ai controlli, saranno stabilite da un decreto del ministero dell’Agricoltura adottato di concerto con il Mef. Anche questa misura è introdotta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

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