Contratti di appalto nuovi obblighi 2020

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/01/2020

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 13/01/2020


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Le ritenute sugli appalti le regole aggiornate con la conversione del DL. 124


Per combattere l'evasione con il DL. 124/2019 dal 1.1.2020, vengono introdotte ulteriori complicazioni nella gestione dei rapporti fra committente e appaltatore.

La disposizione che decorre dal 2020 è stata modificata in sede di conversione del decreto come di seguito diremo.

La norma introduce l’articolo 17-bis nel D.lgs. n. 241/1997, con l’obiettivo di perseguire i casi di omesso versamento di ritenute da parte di imprese assegnatarie di appalti, prevedendo che sia il committente a controllare il versamento delle ritenute relative ai dipendenti del fornitore.

Alle disposizioni in commento non sono interessate le imprese individuate come virtuose.

In ogni caso è opportuno monitorare i rapporti in essere e predispongano appositi questionari per le imprese cui sono affidati appalti e subappalti circa l’esistenza delle condizioni.

Qualora invece si risulti essere l’appaltatore e rientrare nelle cause di esonero per imprese virtuose si dovrà rapidamente richiedere il rilascio della certificazione all’agenzia delle Entrate comunicandola al committente.

La procedura

1) l'impresa committente (di seguito chiamata cliente) residente in Italia e con la qualifica di sostituto d’imposta (esclusi quindi i privati), che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa (di seguito chiamata fornitore), tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del cliente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe F24 di pagamento relative al versamento delle ritenute e delle addizionali.

l nuovo obbligo è, quindi, ridimensionato rispetto alle iniziali disposizioni oltre al limite di valore, risulta circoscritto ai contratti in cui l’esecuzione dell’opera o la prestazione di servizio viene effettuata attraverso l’attività lavorativa eseguita presso la sede e con i beni strumentali del committente.

Le ritenute sono quelle trattenute dal fornitore quale impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dal fornitore, con distinte deleghe per ciascun cliente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al cliente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese fornitrici, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (16 del mese), l'impresa fornitore trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

  1. le deleghe di versamento (mod. F24);
  2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
  3. il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
  4. l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  5. il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso il fornitore non invii copia degli F24 o non comunichi i dati per la verifica oppure quando quanto versato dal fornitore risulti minore del dovuto, il cliente deve sospendere i pagamenti, finche' perdura l'inadempimento.

La sospensione dei pagamenti dei pagamenti deve essere fatta sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Il cliente è inoltre tenuto a darne comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, è preclusa all'impresa fornitrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il cliente/committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché' di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

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