Contributo una tantum edicole: approvato l’elenco dei “ristorati”
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/04/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2021
L’elenco degli edicolanti – le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste – ammessi al contributo una tantum di mille euro
È online, sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, il decreto di ieri 1° aprile del capo dipartimento, che approva l’elenco degli edicolanti – le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste – ammessi al contributo una tantum di mille euro, previsto dall’articolo 6-ter Dl “Ristori”.
In realtà la norma riconosceva a tale categoria di persone, non titolari di reddito da lavoro dipendente, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l'emergenza sanitaria, un indennizzo “una tantum fino a mille euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa”, ma, fanno sapere dal dipartimento, in generale, a parte nei casi di contitolarità dello stesso esercizio, a ciascun ammesso è stato possibile attribuire il massimo importo previsto, in quanto non è stato necessario procedere al riparto proporzionale tra gli aventi diritto.
Appena saranno disponibili le risorse finanziarie stanziate, comincerà la vera e propria erogazione, sancita da un successivo decreto.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella domanda, non concorre alla formazione del reddito ed è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti o nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese. I beneficiari del contributo concesso sono tenuti a comunicare tempestivamente al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
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