Convertito in legge il decreto Pnrr: multe a chi nega l’utilizzo del Pos
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/12/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/12/2021
Dal 2023 i commercianti e i professionisti che non accettano pagamenti tramite bancomat o carte di credito saranno punibili con una sanzione di 30 euro, più il 4% del valore della transazione rifiutata
Il Parlamento ha approvato in via definitiva il Dl n. 152/2021 (Atto Senato 2483), provvedimento con il quale sono state dettate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Nel testo finale, oltre all’istituzione delle sanzioni per gli operatori che “boicottano” i pagamenti elettronici, sono presenti, tra le novità, l’estensione degli incentivi per il comparto turistico ai proprietari delle strutture immobiliari in cui sono esercitate quelle attività e l’istituzione di un nuovo fondo per sostenere l’erogazione di contributi a fondo perduto alle aziende del settore della ristorazione.
La sanzione per chi rifiuta pagamenti elettronici
Finalmente definito il quadro sanzionatorio a carico di coloro che, effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non rispettano la norma secondo cui sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di debito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, Dl n. 179/2012). La disposizione fu introdotta allo scopo di ridurre l’utilizzo del contante, incrementare l’impiego di strumenti di pagamento tracciabili e, di conseguenza, favorire l’emersione dell’economia sommersa.
L’obbligo è scattato dal 30 giugno 2014, senza però essere accompagnato da una previsione sanzionatoria nei confronti dei trasgressori. Infatti, lo schema di decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare la materia incassò il parere non favorevole del Consiglio di Stato (parere 1446/2018) e fallì pure il tentativo del “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020 (articolo 23, Dl 124/2019) di introdurre, con decorrenza 1° luglio 2020, una norma sostanzialmente identica a quella contenuta nel “decreto Pnrr”, anche se riferita soltanto agli acquisti di importo superiore a 30 euro (la disposizione fu cancellata in sede di conversione in legge del decreto).
L’articolo 19-ter del Dl n. 152/2021, dunque, dispone che, a partire dal 1° gennaio 2023, alla mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo tramite carte di pagamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, pari a 30 euro, aumentata però, allo scopo di assicurare adeguata proporzionalità rispetto all’entità dell’operazione, di una somma pari al 4% del valore della transazione rifiutata.
È poi stabilito che, per tali violazioni, relativamente alle procedure e ai termini, si seguono le norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, tranne l’articolo 16, che disciplina il pagamento in misura ridotta (“oblazione amministrativa”); al contravventore, pertanto, non è consentito, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
Viene poi precisato che gli addetti al controllo (anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria), per accertare la violazione, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (articolo 13), e che l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore è il prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità (articolo 17).
Incentivi per il settore turistico: si amplia la platea dei beneficiari
Una rilevante novità, sopraggiunta durante l’esame del provvedimento da parte del Parlamento, riguarda l’articolo 1 del decreto “Pnrr”, con il quale sono state adottate particolari misure di vantaggio (un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro, eventualmente innalzabile, in presenza di determinate condizioni, anche fino a 100mila euro) a favore degli operatori del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dl n. 152 (7 novembre 2021) e fino al 31 dicembre 2024, effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione d’impresa (vedi “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico”).
Gli incentivi sono destinati alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
A questo elenco sono state aggiunte le aziende titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività ammesse agli incentivi.
Contributi per il settore della ristorazione
Con un’altra modifica allo stesso articolo 1 del “decreto Pnrr” (per la precisione, con l’aggiunta dei commi da 17-bis a 17-quinquies), viene istituito uno specifico fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nel settore della ristorazione, allo scopo di sostenerne la ripresa e la continuità dell’attività.
I criteri, le modalità e l’ammontare del contributo saranno individuati da un decreto ministeriale dello Sviluppo economico, di concerto con Turismo ed Economia e finanze, la cui emanazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 152/2021.
In ogni caso, l’efficacia della norma è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.
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