CREDITO D'IMPOSTA 4.0 MANCATO UTILIZZO E RIPORTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/12/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 23/12/2021


Classificazione:

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Se la quota annuale del credito d'imposta non utilizzata possa essere riportata all'anno successivo


Circolare 9/2021 punto 5.2

5.2 Utilizzo oltre il terzo anno Domanda

Si chiede se sia possibile, anche alla luce della risposta fornita in occasione di Telefisco 2021, continuare a utilizzare il credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni “Industria 4.0”, di interconnessione.

Ad esempio: credito di imposta 3.000 euro, anno N di entrata in funzione/interconnessione del bene utilizzo del credito nell’anno N per una somma pari a 800 euro, nell’anno N+1 utilizzo per 1.200 euro (con recupero dei 200 non utilizzati nell’anno N), nell’anno N+2 utilizzo per 700 euro. Si chiede se nell’anno N+4 il contribuente potrà utilizzare la somma restante pari a 300 euro.

Risposta

In forza del primo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

Come emerge anche dal tenore letterale della disposizione, la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.

Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Con riferimento alla situazione esemplificata, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dai commi 1051–1062 della legge di bilancio 2021, sarà possibile utilizzare l’ammontare residuo di 300 euro a partire dall’anno N+4.

 

 

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