CREDITO D'IMPOSTA DEL 50% PER PUBBLICITÀ' CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/09/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/09/2020
Credito d'imposta pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020 ed è utilizzabile solo in compensazione
Tra le disposizioni introdotte dal Dl n. 104/2020, si mette in evidenza quanto previsto all’articolo 81, in materia di credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
In particolare, il decreto legge prevede che, per l’anno d’imposta 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici, e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.
Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate da associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il particolare regime di tassazione previsto dalla legge n. 398/1991.
L'investimento complessivo non deve essere inferiore a 10mila euro e deve essere sostenuto da società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le beneficiare del bonus, inoltre, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per l’erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei suoi prodotti o servizi mediante una specifica attività della controparte.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di una specifica istanza diretta al Dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio dei ministri ,a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, eccetera).
Nei prossimi mesi, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le Politiche giovanili e lo sport, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno stabiliti i criteri di attuazione di tali disposizioni, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli.
Nel caso di insufficienza dei fondi disponibili si procederà alla ripartizione delle somme in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
L’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020.
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