CREDITO D'IMPOSTA ENERGIVORI IL BONUS PRECEDENTE NON RILEVA NEL CALCOLO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/06/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/06/2023
Non rientra tra i sussidi l’analogo credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente.
Risposta n. 355/2023
'Istante chiede se il credito d'imposta fruito per il secondo trimestre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decretolegge n. 17 del 2022, debba essere considerato quale ''sussidio'', ai fini del calcolo dell'incremento del 30 per cento, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per l'accesso al credito energivori del terzo trimestre 2022 (quesito n. 1).
l credito energivori fruito dalla società per il secondo trimestre non configuri un ''sussidio'' ai fini del test del 30 per cento per l'accesso al credito energivori terzo trimestre 2022, in quanto, in caso contrario, si arriverebbe al risultato verosimilmente non voluto dal legislatore di riconoscere il credito d'imposta a trimestri alterni, pur in presenza di consumi costanti (quesito n.1).
Conclusione, i crediti d'imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022, di cui all'articolo 4, comma 1 del decretolegge n. 17 del 2022, non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre
2022 (articolo 6 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115).
Del pari, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata deve essere calcolato dalla società istante con riferimento alla variazione del prezzo unitario del gas acquistato ed utilizzato per la produzione della medesima
energia elettrica, senza tenere conto del credito energivori autoconsumo di cui all'articolo articolo 4, comma 2 del decretolegge n. 17 del 2022 n. 17, relativo al secondo trimestre
2022.
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