CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE DEFINITA LA PERCENTUALE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/09/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/09/2020
Doveva essere del 60% ma è pari al 15,6423% del 60% richiesto.
È pari al 15,6423% della somma richiesta, la percentuale, determinata con il provvedimento dell’11 settembre 2020 del direttore dell’Agenzia delle entrate, di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall’articolo 125 del decreto “Rilancio”. Il contributo può essere richiesto nella misura non superiore al valore di 60mila euro.
Le modalità di utilizzo e di applicazione del beneficio, nei limiti dei 200 milioni di euro stanziati allo scopo, sono state definite con il provvedimento dello scorso 10 luglio.
Le domande di ammissione al beneficio dovevano essere inviate all’Agenzia entro lo scorso 7 settembre.
Come calcolare la somma spettante
L’ammontare massimo del credito d’imposta utilizzabile è, quindi, in base a quanto determinato dal provvedimento odierno, pari al 15,6423% della somma richiesta con l’ultima comunicazione valida presentata secondo le modalità previste dal provvedimento del 10 luglio, in assenza di rinuncia, arrotondato all’unità di euro. La percentuale deriva dal rapporto tra il tetto di spesa stabilito (200 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Fruizione e cessione del bonus
Regole, termini di fruizione del contributo e le modalità di cessione del credito, come già detto, sono state stabilite con il provvedimento del 10 luglio in base al quale la somma può essere utilizzata, fino al suo esaurimento, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta oppure in compensazione tramite modello F24. Una successiva risoluzione istituirà un codice tributo ad hoc. I beneficiari potranno consultare l’importo fruibile nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In caso di compensazione:
- il modello F24 può essere presentato soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, in caso contrario il versamento sarà rifiutato
- se l‘importo compensato è superiore all’ammontare massimo fruibile, il relativo modello F24 sarà scartato.
I beneficiari del bonus, infine, possono decidere anche per la cessione, totale o parziale, del credito d’imposta a terzi, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tal caso l’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all’Agenzia della cessione del bonus può avvenire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno e, quindi, da lunedì 14 settembre, e può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).
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