Credito d’imposta su acquisti di prodotti da raccolta differenziata

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/03/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 13/03/2019


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I commi da 73 a 77 della legge di bilancio 2019 introducono una agevolazione 36% per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali da raccolta differenziata


Alle imprese bonus del 36%

73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

 

Indicazione in dichiarazione dei redditi

75. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconosci mento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5,(deducibilità altri costi) del TUIR.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione col mod. F24, e non è soggetto al limite di utilizzo dei crediti d’imposta di cui al c. 53 dell'articolo 1 della legge, n. 244/2007.

 

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

 

Provvedimento attuativo

76. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro marzo 2019, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74.

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