Credito Iva rimborsi trimestrali col modello TR aggiornato

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/04/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/04/2023


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Le richieste relative al primo trimestre 2023 dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate entro il 2 maggio in quanto il 30 aprile è giorno festivo


A partire dal 1° aprile 2023 le istanze per il credito Iva infrannuale si presentano con l’ultima versione del modello Iva TR.

Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia. La precedente versione del modello potrà comunque essere utilizzata fino al 2 maggio 2023.

Il modello deve essere utilizzato quando l’eccedenza di imposta supera i 2.582,28 euro e i contribuenti intendono chiederne il rimborso o vogliono utilizzarla in compensazione con altri tributi, contributi e premi.

La presentazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, in modalità telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

La comunicazione alle Entrate che attesta la presentazione telematica del modello è trasmessa con lo stesso canale all’utente che ha effettuato l’invio ed è consultabile nell’area riservata del sito nella sezione “Ricevute”.

Possono chiedere il rimborso del credito Iva infrannuale:

  • i contribuenti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività con operazioni che scontano aliquote inferiori a quelle dell’imposta su acquisti e importazioni
  • i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate
  • i contribuenti con acquisti e importazioni, realizzati nel trimestre, di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o tramite rappresentante fiscale
  • i soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si intende chiedere l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.

Il superamento, inoltre, del limite di 5mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i detti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5mila euro annui (elevato a 50mila euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità (articolo 35, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 241/1997) o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (articolo 3, comma 2, del Dl n. 50/2017).

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

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