Fusioni e riporto perdite perizia entro la dichiarazione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/09/2026
Autore: Ceppellini Primo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/09/2026
Chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco di settembre 2026
La perizia sul valore economico del patrimonio netto richiesta dall’articolo 172, comma 7, del Tuir può essere redatta e giurata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la fusione ha acquisito efficacia giuridica.
Il comma 7 dell'art 172 prevede quanto segue:
7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell' articolo 2504-bis del codice civile , deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all' articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 64 del codice di procedura civile .
Ai fini del primo periodo, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell' articolo 2504-bis del codice civile ; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all' articolo 2501-quater del codice civile , senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
La possibilità di riporto in diminuzione di cui ai periodi precedenti è subordinata alle condizioni che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:
- a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell' articolo 2504-bis del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all' articolo 2425 del codice civile , superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;
- b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell' articolo 2504-bis del codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei princìpi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all' articolo 2425 del codice civile , ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.
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