Cripto attività e legge di bilancio 2025

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/01/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/01/2025


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Devono essere dichiarate anche le somme sotto il valore di 2mila euro e dal 2026, il passaggio della tassazione sulle plusvalenze dal 26 al 33 per cento


La legge n. 207/2024 ha previsto l'aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-operazioni, realizzati dal 2026 dal 26 al 33%.

Depennata, poi, l’esenzione fino a 2mila euro, soglia sotto la quale non vi erano obblighi dichiarativi.

Infine, è possibile calcolare le plusvalenze da cripto-attività prendendo a base il valore delle stesse al 1° gennaio 2025, anziché al costo di acquisto e di versare un'imposta sostitutiva ridotta.

Imposta sostitutiva al 33% dall'anno prossimo

Le cripto-attività sono definibili come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”: vi rientra, in sostanza, ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, al rimborso ed al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (Dlt) (circolare 30/E/2023).

L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 126 legge n.197/2022 (legge di Bilancio 2023), in questo senso, ha configurato una nuova categoria di redditi diversi nelle plusvalenze e negli altri proventi realizzati, appunto, mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Le novità apportate dalla legge di Bilancio per il 2025, anzitutto, sono previste nell'articolo 1, comma 24 della legge, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026 sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività l’imposta sostitutiva sia applicata con l’aliquota del 33%, in luogo del 26%.

Tuttavia, il successivo comma 25, prevede che già dal 2025 viene meno la soglia di esenzione che era stata fissata in 2mila euro: pertanto, dal disposto normativo modificato si evince che, già dal 2025, la realizzazione di una plusvalenza da cripto-attività, anche se inferiore a tale importo, sconterà, comunque, l’imposta sostitutiva, al 26% per l’anno in corso ed al 33% dal 2026.

Rivalutazione delle cripto

La legge di Bilancio prevede, al comma 26, che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, “per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento”, che deve essere versata entro il 30 novembre 2025 o in massimo di tre rate annuali, a partire da tale data e con interessi del 3% annuo per le rate successive all'anno in corso (successivi commi 27 e 28).

In proposito, si premette che il legislatore stesso (articolo 68, comma 9-bis Tuir) chiarisce che le plusvalenze da cripto-attività determina come differenza fra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate ed il costo o il valore di acquisto.

Per il 2025, tuttavia, la legge di Bilancio prevede la possibilità, per l'investitore, di assumere, al posto del costo o del valore di acquisto, il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025, operando una rivalutazione fiscale onerosa e versando, quindi, l'imposta sostitutiva del 18%, entro i termini, e con le modalità, descritti nella stessa legge di Bilancio.

Si ricorda, infine, che le cripto-attività devono essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (modello Redditi): tale adempimento è previsto non solo per i possessori diretti delle cripto-attività, ma anche per coloro che, pur non essendo possessori diretti, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto prevede la normativa antiriciclaggio.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale, del resto, sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e di conservazione delle cripto-attività e prescindono dalla circostanza che le stesse siano detenute in Italia o all'estero (circolare 30/E/2023, già citata, e la risposta ad interpello n. 181/2024).

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