Dac8 e cripto-attività le informazioni al fisco

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/06/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/06/2026


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Termini e modalità di trasmissione delle comunicazioni dei prestatori di servizi tenuti all’adempimento dal 30 giugno 2027


Con il provvedimento Prot. n. 186865/2026 del 22 giugno 2026, l’Amministrazione detta le nuove regole sullo scambio automatico  relativo alle cripto-attività europee previste dalla Dac8 – direttiva (Ue) 2023/2226) – e stabilisce come gli operatori che offrono servizi legati alle criptovalute devono registrarsi e trasmettere i dati all’Agenzia.

Le informazioni saranno, poi, condivise tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi interessati per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale nel settore crypto.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio percorso internazionale fondato sugli standard elaborati dall'Ocse, che nel 2023 ha definito il Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard (Carf), un sistema globale per la raccolta e lo scambio automatico di informazioni sulle operazioni in cripto-attività. Su questa base è stato negoziato l'Accordo multilaterale di scambio dati tra le Autorità competenti, sottoscritto dall'Italia il 20 novembre 2024.

L’obiettivo: più trasparenza nel mondo crypto

Il provvedimento dà attuazione, in particolare, al decreto legislativo n. 194/2025, che ha introdotto, tra le altre, nell’ordinamento italiano le integrazioni alla cooperazione fiscale europea previste dalla direttiva Dac8 in materia di cripto-attività. L’obiettivo è costruire un sistema di scambio automatico di informazioni in questo settore, in linea con gli standard internazionali elaborati dall’Ocse e sulla scia della metodologia di monitoraggio utilizzata per altri strumenti finanziari.

Chi deve rispettare i nuovi obblighi

Le disposizioni si rivolgono, in via generale, ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, cioè agli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali, individuati secondo le modalità dell’articolo 7 del Dlgs n. 194/2025.

Gli interessati sono tenuti a trasmettere ogni anno determinate informazioni sui loro clienti all’Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui adempiano già a obblighi equivalenti in un altro Stato Ue o in una giurisdizione extra-Ue qualificata. In quest’ultima ipotesi devono comunque presentare, annualmente, una specifica notifica all’Agenzia delle entrate italiana, entro lo stesso termine previsto per la comunicazione delle informazioni fiscali di cui sopra, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia. Tra le informazioni da comunicare, la nota deve contenere una dichiarazione che attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica nell'altro Stato membro o nella giurisdizione qualificata non-Ue.

Definizioni

CAO: gestori di cripto-attività individuati all’articolo 7 del decreto legislativo;

IIN: individual identification number, il numero identificativo individuale assegnato al CAO a seguito della registrazione unica.

Altre definizioni nel provvedimento.

 

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