DEBITO O CREDITO DA 730 E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/11/2019
Autore: Bastianello Franco Fonte: Interfile Lavoro del 20/11/2019
Come si procede quando il rapporto di lavoro cessa in pendenza del conguaglio da liquidazione 730
Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che sia stato possibile concludere le operazioni di conguaglio da 730, il sostituto d’imposta non dovrà procedere all’addebito degli ulteriori importi dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest’ultimo, il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.
Il datore di lavoro dovrà comunque procedere sempre alle operazioni di conguaglio per gli importi risultanti a credito del lavoratore.
Il rimborso dei crediti deve comunque essere effettuato nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato o sia stato per qualunque causa sospeso senza diritto alla retribuzione successivamente alla data di presentazione del mod. 730 al CAF/professionista/datore di lavoro.
A fronte della eventuale sospensione del rapporto di lavoro il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell’anno dandone informazione al lavoratore.
Questo potrà scegliere se pagare direttamente le somme a debito o se incaricare il datore di lavoro di procedere alla trattenuta dei tributi e degli interessi con le retribuzioni successive.
Se il datore di lavoro non erogherà alcun compenso fino alla fine dell’anno, dovrà darne formale comunicazione al dipendente come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Per gli importi a credito, invece, le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.
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