Decreti ingiuntivi esecutivi la revoca cancella l’imposta di registro proporzionale

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/04/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/04/2023


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Se la sentenza è intervenuta prima che l’ufficio abbia liquidato l’imposta e notificato alle parti in giudizio l’avviso di pagamento, queste ultime sono liberate dal pagamento dell’imposta proporzionale, dovendo versare solo l’imposta fissa


Con la risoluzione n. 122 del 7 novembre 2006, l’Agenzia delle entrate ha precisato il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro dei decreti ingiuntivi esecutivi revocati in sede di giudizio di opposizione, a norma dell’articolo 645 del Codice di procedura civile.

I decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all’imposta di registro ai sensi dell’articolo 37 del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Dpr n. 131 del 26 aprile 1986, anche qualora al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili.

E’ previsto, però, che sia operato il conguaglio della maggior imposta dovuta, o sia disposto il rimborso di quanto pagato in più, in base alla successiva sentenza passata in giudicato.

L’opposizione al decreto ingiuntivo, presentata dal soggetto “ingiunto”, instaura un procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, seppur con i termini procedurali ridotti alla metà, in seguito al quale viene emessa una sentenza che conferma il decreto ingiuntivo oppure lo revoca.

L’imposta versata per la registrazione del decreto ingiuntivo, in termine fisso ex articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al citato Testo unico del registro, è considerata, dunque, pagata a titolo provvisorio, secondo l’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione in commento, fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione al decreto stesso.

L’articolo 13 del medesimo Testo unico, relativo ai termini per la richiesta di registrazione, prevede che i cancellieri richiedano la registrazione dei decreti ingiuntivi entro cinque giorni da quello in cui il decreto è stato pubblicato. La registrazione è, poi, eseguita, previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, indicando come data quella in cui è stata richiesta, come previsto dall’articolo 16 del Dpr n. 131/86. La riscossione dell’imposta avviene mediante invio di apposito avviso di liquidazione alle parti in causa, che devono provvedere al versamento entro sessanta giorni dall’invito, ai sensi dell’articolo 54 dello stesso Testo unico.

Alla luce della normativa vigente, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno sottolineare che il presupposto impositivo, ai fini dell’imposta di registro, si realizza per il semplice fatto che il decreto ingiuntivo sia munito del visto di esecutività, come affermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11663 del 17 settembre 2001, senza che acquisti rilevanza la circostanza che il decreto sia realmente portato a esecuzione, cosa che non avviene quando è presentata opposizione al decreto stesso.

Solo quando il giudizio di opposizione è terminato, l’ufficio può procedere a calcolare la tassazione definitiva che può determinare il diritto al rimborso o l’obbligo di un conguaglio in capo al contribuente.

La fattispecie, oggetto dell’interpello da cui è scaturita la risoluzione in esame, si verifica quando tra il decreto ingiuntivo e la liquidazione della relativa imposta proporzionale, intercorre un lasso di tempo superiore a quello in cui è deciso con sentenza il giudizio di opposizione.

Pertanto, pur considerando che il decreto e la sentenza sono due atti giudiziari entrambi soggetti a registrazione, l’eventuale sentenza che revoca il decreto comporta, secondo l’Agenzia, il venir meno dell’obbligazione tributaria relativa alla registrazione con imposta proporzionale del decreto ingiuntivo.

In tal caso, se la sentenza è intervenuta prima che l’ufficio delle Entrate abbia liquidato l’imposta e abbia notificato, a norma dell’articolo 52 del Dpr n. 131/86, alle parti in giudizio l’avviso di pagamento, queste ultime sono liberate dal pagamento dell’imposta proporzionale, dovendo, perciò, versare solo l’imposta dovuta in misura fissa, per la registrazione di ciascun atto giudiziario emanato, decreto e sentenza, ai sensi degli articoli 37 e 41 del Testo unico sul registro.
 

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