Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/11/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/11/2021
Sostegni maggiorati per le spese di digitalizzazione e innovazione tecnologica ed energetica, per le società cooperative e quelle formate da giovani e donne nonché per le aziende del Mezzogiorno
Un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.
A prevederlo, l’articolo 1 del decreto legge 152/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 di sabato 6 novembre), che detta disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Soggetti beneficiari
Destinatari delle misure di sostegno sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152, cioè dal 7 novembre 2021, e fino al 31 dicembre 2024.
Spese ammissibili
Danno accesso ai benefici le spese, comprese quelle per la relativa progettazione, sostenute effettivamente (secondo le regole dettate dall’articolo 109 del Tuir) per i seguenti interventi:
- incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica
- eliminazione delle barriere architettoniche
- opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali
- digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità – articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).
Incentivi riconosciuti
In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti unionali sugli aiuti “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo). È, infatti, previsto che gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Pnrr”.
Credito d’imposta
È pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge 388/2000, e articolo 1, comma 53, legge 244/2007), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. L’F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per evitare che il bonus utilizzato in compensazione superi l’importo concesso dal ministero del Turismo, quest’ultimo trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione, con indicazione del bonus accordato, del contributo a fondo perduto, nonché delle eventuali variazioni e revoche. Il recupero dei crediti utilizzati illegittimamente è affidato al ministero del Turismo, che vi provvede in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, Dl 40/2010.
Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità definite con provvedimento 8 agosto 2020. Il bonus è fiscalmente irrilevante, cioè non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).
Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del “decreto Pnrr” (7 novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data. Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo 79, Dl 104/2020).
Contributo a fondo perduto
Non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:
- fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale
- fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile (articolo 53, Dlgs 198/2006) o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani)
- fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento; tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.
Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.
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