DECRETO SEMPLIFICAZIONI E PACE FISCALE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/02/2019

Autore: Autori Vari Fonte: Interfile Fiscale del 08/02/2019


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Novità rottamazioni e sanatorie nel decreto semplificazioni convertito in legge


Disposizioni relative alle “definizioni agevolate”
(articolo 1-bis)
Il decreto modifica alcuni aspetti della disciplina delle varie tipologie di definizione agevolata recentemente introdotte nel nostro ordinamento.
 
Modifiche alla rottamazione-ter
Innanzitutto, si interviene sulla disciplina della definizione agevolata 2018, prevista dal Dl 119/2018, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione-ter).
A tal fine, si consente l’accesso alla definizione agevolata anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi (cfr previgente articolo 3, comma 23, Dl 119/2018) e cioè ai contribuenti che non hanno integralmente versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per la rottamazione-bis (definizione agevolata 2017, prevista dal Dl 148/2017).
A questi contribuenti, quindi, viene data la possibilità di rientrate nella rottamazione-ter a patto che versino le somme dovute:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019
  • ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

 
Modifiche alla definizione agevolata dei debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue
In secondo luogo, il decreto incide sulla disciplina della “rottamazione” dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali Ue e di Iva riscossa all’importazione (cfr articolo 5, Dl 119/2018).
Le novità riguardano le scadenze dei versamenti: resta confermato che il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute scade il 30 settembre 2019 e che la seconda rata scade il 30 novembre 2019, mentre le restanti rate scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.
Rispetto alla disciplina previgente, quindi, sono state aggiunte due rate, quelle del 28 febbraio e del 31 maggio.
 
Modifiche al saldo e stralcio
Infine, il decreto interviene anche sulla disciplina della definizione agevolata dei debiti a favore dei contribuenti che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica introdotta dalla legge di bilancio 2019 (“saldo e stralcio” – cfr articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018).
Le modifiche riguardano l’ipotesi in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio, ma successivamente l’agente della riscossione abbia riscontrato la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica oppure la presenza di debiti diversi da quelli definibili.
 
Con le disposizioni in esame si stabilisce che l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione di adesione, ove definibili con la “rottamazione-ter” (articolo 3, Dl 119/2018), sono automaticamente inclusi in questa definizione agevolata e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse.
La prima di queste rate, pari al 30% delle somme dovute, scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Rispetto alla versione previgente della norma, quindi, sono state aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio.
 
Si specifica, inoltre, che nelle stesse ipotesi descritte sopra, limitatamente ai debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato entro il 7 dicembre 2018 l’integrale pagamento delle somme dovute e che, per tale motivo, non possono essere definiti secondo le regole della rottamazione-ter, con conseguente improcedibilità della dichiarazione di adesione eventualmente presentata, l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate: la prima, di ammontare pari al 30%, con scadenza 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021. A partire dal 1° dicembre 2019, peraltro, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo.

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