Definite le donazioni in natura a favore degli enti del Terzo settore

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/02/2020


Classificazione:

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Individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione dell’imposta o alla deduzione della base imponibile ai fini Irpef.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 24, del 30 gennaio 2020 il decreto del 28 novembre 2019 con il quale vengono individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione dell’imposta o alla deduzione della base imponibile ai fini Irpef.

Completa operatività e definizione delle agevolazioni per le erogazioni in denaro e in natura, disposte con l’articolo 83 del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Tale articolo, al comma 1, prevede la detrazione dall’imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, elevato al 35% se il destinatario è un’organizzazione di volontariato;

il successivo comma 2 stabilisce la deducibilità dal reddito complessivo dell’erogatore, nel limite del 10%, del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società.

Con il decreto in esame vengono individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Queste ultime, specifica il documento, devono essere destinate agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate da tali enti per lo svolgimento dell’attività statutaria con esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto specifica che nel periodo transitorio, cioè fino al periodo d’imposta in cui interviene l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 101, comma 10 del Cts e comunque fino al periodo d’imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all’autorizzazione, possono essere destinatarie delle erogazioni anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, purché utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni che costituiscono le erogazioni liberali in natura, l’articolo 3 del decreto prevede che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante venga quantificato in base al valore normale del bene donato stabilito dall’articolo 9 del Tuir e, nel caso sia un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o deduzione sarà determinato con rifermento al residuo valore fiscale al momento del trasferimento. Se invece, riguarda un bene prodotto o scambiato da parte dell’impresa rileva il minor valore tra quello “normale” del bene e quello attribuito alle rimanenze. In entrambi i casi si tratta di valori facilmente rilevabili dalle scritture contabili.

Nel caso in cui la cessione riguardi beni diversi da quelli sopra descritti e il valore della cessione sia superiore a 30mila euro o se non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi il donatore dovrà presentare una perizia giurata, datata non anteriormente a 90 giorni dal trasferimento del bene, nella quale sia attestato il valore dei beni donati.

Infine, riguardo alla documentazione, la donazione deve risultare da un atto sottoscritto contenente la dichiarazione del donatore nel quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del destinatario nella quale sia dichiarato l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

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