Definito l'Elenco dettagliato di documenti per provare le vendite intra-Ue

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/08/2019

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/08/2019

cessioneprovaUE


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L'1.1.2020, entra in vigore il regolamento Ue 1912/18 che ha individuato documenti necessari per dimostrare la cessione UE


Il 1° gennaio 2020, entra in vigore il regolamento Ue 1912/18 che ha individuato documenti da cui si dimostra che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Finora per le cessioni UE la prova della non imponibilità non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti.

Il legislatore UE è intervenuto con il regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco di documenti considerati validi come prova dell’avvenuta cessione intra.

 

Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia con la risposta 100/2019.

 

Articolo 1 del regolamento Ue 1912/18

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è modificato come segue:

1)

nel capo VIII è inserita la sezione seguente:

«Sezione 2 bis

Esenzioni connesse alle operazione intracomunitarie

(Articoli da 138 A 142 della Direttiva 2006/112/CE)

Articolo 45 bis

1.   Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a)

il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

b)

il venditore è in possesso di:

i)

una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e

ii)

almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2.   Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3.   Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a)

i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

b)

i documenti seguenti:

i)

una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

ii)

documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

iii)

una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.».

 

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