Definizione atti del procedimento di accertamento
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/02/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/02/2023
Adesione e acquiescenza in versione rafforzata, con sanzioni ulteriormente ridotte a un diciottesimo e possibilità di versare quanto dovuto in un massimo di venti rate trimestrali
A regime e pienamente utilizzabile la disciplina contenuta nella legge di bilancio che consente di definire in maniera agevolata le sanzioni relative agli atti del procedimento di accertamento emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate (articolo 1, commi 179-185, legge 197/2022).
Dopo i primi chiarimenti arrivati con la circolare omnibus sulla “tregua fiscale” (2/2023, paragrafo 3), a completare il quadro normativo dell’istituto definitorio il provvedimento 30 gennaio 2023, che ha dettato le disposizioni attuative.
Gli atti definibili
La disciplina per la definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate interessa:
- gli accertamenti con adesione (articolo 2, Dlgs 218/1997, per le imposte sui redditi e l’Iva, e successivo articolo 3, per le altre imposte indirette) relativi a:
- processi verbali di constatazione (articolo 24, legge 4/1929), consegnati entro il 31 marzo 2023
- avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, fino al 31 marzo 2023
- inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023, sia quelli attivati obbligatoriamente (articolo 5-ter, Dlgs 218/1997), come indicato dalla norma istitutiva della definizione, sia quelli attivati facoltativamente (articolo 5, comma 1, Dlgs 218/1997) e quelli riferiti alle altre imposte indirette (articolo 11, comma 1, Dlgs 218/1997), come integrato dal provvedimento di attuazione.
Per accedere alla definizione, l’adesione non deve risultare perfezionata al 1° gennaio 2023 (il perfezionamento - ricordiamo - si concretizza con il versamento delle somme dovute per l’adesione o, in caso di pagamento dilazionato, con il versamento della prima rata - articolo 9, Dlgs 218/1997)
- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione (compresi quelli di sola liquidazione per decadenza da agevolazioni, ad esempio per l’acquisto della prima casa e per la piccola proprietà contadina – vedi circolare 17/2016, paragrafo 2.2), non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, fino al 31 marzo 2023
- gli atti di recupero per la riscossione dei crediti, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, fino al 31 marzo 2023
- gli accertamenti, notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall’ufficio (la circolare 2/2023 ha precisato che la definizione agevolata è preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell’ufficio, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata; questo perché, secondo le regole generali, l’acquiescenza presuppone la rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione – articolo 15, comma 1, Dlgs 218/1997).
Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990).
I vantaggi della definizione
Essenzialmente due i vantaggi che derivano dall’adesione alla procedura di definizione agevolata:
- le sanzioni, già ridotte a un terzo in caso di accertamento con adesione o di acquiescenza, sono ulteriormente assottigliate. In particolare, la misura scende:
- in caso di adesione, a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, invece che a un terzo, come invece ordinariamente stabilito per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto (articolo 2, comma 5, Dlgs 218/1997) e per la definizione degli accertamenti nell’ambito delle altre imposte indirette (articolo 3, comma 3, Dlgs 218/1997)
- in caso di acquiescenza, a un diciottesimo dell’importo irrogato, invece che a un terzo, come invece ordinariamente stabilito per le ipotesi di omessa impugnazione (articolo 15, Dlgs 218/1997)
- è ampliato l’orizzonte temporale entro cui provvedere al pagamento delle somme dovute per la definizione. Queste, infatti, possono essere frazionate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, mentre, a regime, la normativa ordinaria dispone che il versamento del quantum dovuto per l’accertamento con adesione e per l’acquiescenza può avvenire in un massimo di otto rate trimestrali ovvero, qualora l’ammontare superi i 50mila euro, in un massimo di sedici rate trimestrali - articolo 8, comma 2, Dlgs 218/1997.
Versamenti e perfezionamento della procedura
La definizione si perfeziona:
- per gli atti del procedimento di adesione, pagando l’intero importo o la prima rata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
- per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e per gli atti di recupero, pagando l’importo dovuto o la prima rata entro il termine di presentazione del ricorso.
Se non viene effettuato il versamento previsto per il perfezionamento, l’ufficio procede con le ordinarie attività per ciascuno degli atti del procedimento dell’accertamento.
Chi opta per il versamento dilazionato, fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, deve provvedervi entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, maggiorando gli importi dovuti degli interessi al tasso legale, che, dal 1° gennaio scorso, è passato al 5% annuo (articolo 1, Dm 13 dicembre 2022).
In caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni previste per gli “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate” (articolo 15-ter, Dpr 602/1973), come la maggiorazione del 50% della sanzione nell’ipotesi di decadenza dalla rateazione e la disciplina del lieve inadempimento, secondo cui non c’è decadenza in caso di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro.
Non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), ossia provvedere al versamento delle somme dovute per la definizione agevolata “spendendo” eventuali crediti fiscali e/o contributivi vantati. Tuttavia, come specificato dalla circolare 2/2023 e ribadito poi anche dal provvedimento di attuazione, il contribuente può applicare le regole ordinarie contemplate dalla normativa vigente in materia di accertamento con adesione e acquiescenza, rinunciando quindi a beneficiare dei vantaggi concessi dalla definizione introdotta dalla legge di bilancio; in tal caso, le sanzioni sono dovute nella misura ordinariamente prevista (in genere, un terzo del minimo edittale o irrogato), il numero di rate è ridotto (otto ovvero sedici se l’importo supera i 50mila euro), ma, se normativamente consentito, è possibile utilizzare crediti in compensazione.
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