Definizione controversie tributarie
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/01/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/01/2023
come funziona la definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dalla legge di bilancio 2023
L’articolo 1, comma 186, della legge n. 197/2022 ha introdotto una definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta delle liti pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione.
Più precisamente, la definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Fermo restando che le modalità di attuazione della definizione saranno stabilite da appositi provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale, la norma dispone che per ciascuna controversia occorre presentare, entro il 30 giugno 2023, un’apposita domanda ed effettuare il pagamento, sempre entro la stessa data, dei seguenti importi:
- 90% del valore della controversia, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado
- 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado
- 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione e per la quale l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Dagli importi dovuti vanno sottratti quelli già versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio.
In caso di accoglimento parziale del ricorso, o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, con le percentuali sopra indicate, per la parte di atto annullata.
La norma prevede, infine, la possibilità di pagare a rate gli importi dovuti, se superiori a 1.000 euro (massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
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