Delega unica per Entrate e Riscossione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/10/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/10/2024
Delegare contestuale dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Pronto il modello ma non ancora le funzionalità che consentiranno ai contribuenti di delegare il commercialista e gli altri intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online contestualmente dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il provvedimento del 2 ottobre 2024, approva il contenuto delle informazioni minime che dovranno essere indicate nella delega, ne fornisce un fac -simile e le specifiche tecniche per la sua trasmissione all’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attivazione. Il provvedimento, inoltre, uniforma la scadenza della delega per tutti i servizi, che viene portata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita.
La definizione di un mandato unico all’uso dei servizi telematici di entrambi gli enti rappresenta una delle semplificazioni previste dal decreto “Adempimenti” (Dlgs n. 1/2024). La comunicazione della delega all’Agenzia delle entrate potrà avvenire esclusivamente per via digitale e in modo sicuro, direttamente dall’utente o anche attraverso il suo stesso intermediario: i nuovi servizi per tale comunicazione verranno resi disponibili nei prossimi mesi e ne verrà data comunicazione con un avviso pubblicato sui siti internet dei due enti coinvolti.
Le deleghe già attivate per l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione restano efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026, anche se il contribuente potrà scegliere di conferire una nuova delega con le regole del provvedimento appena approvato.
Il contenuto della delega
Il provvedimento fornisce un fac-simile, disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che può essere utilizzato per la stesura della delega. Il testo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
- codice fiscale e dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario
- servizi online per cui si vuole conferire la delega (o revocarla)
- la data di conferimento o di revoca della delega.
Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi online tra quelli di seguito elencati:
- la consultazione del Cassetto fiscale delegato
- uno o più servizi relativi alla fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva
- registrazione dell’indirizzo telematico
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- accreditamento e censimento dispositivi
- l’acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale
- i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
I servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate.
Il fac-simile, specifica il provvedimento, verrà via via aggiornato con gli ulteriori servizi che dovessero divenire successivamente delegabili.
Al fine di semplificare gli adempimenti e agevolare gli intermediari nella gestione delle deleghe, è stabilito un termine fisso per la loro scadenza (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita). Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia da parte dell’intermediario a tutti i servizi delegati. In quest’ultimo caso, la rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.
Il provvedimento detta, inoltre, la disciplina relativa alla conservazione delle deleghe acquisite e ai controlli effettuati, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche presso le sedi degli intermediari.
Modalità di comunicazione della delega
Per attivare la delega è necessario comunicarne i dati all’Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere fatta:
- direttamente dal contribuente (soltanto se persona fisica e non titolare di partita Iva) attraverso una specifica funzionalità web che sarà resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate
- dall’intermediario delegato:
- mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente o sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (Fea) realizzato con la Carta di identità elettronica (Cie) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento
- o tramite l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia.
È possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni, oppure revocarla in qualunque momento, dal contribuente o per il tramite di un intermediario. La variazione di uno o più dati comporta la revoca del mandato e, contestualmente, l’attivazione della nuova delega con i dati variati. In tal caso, la scadenza dell’incarico decorre dalla data di attivazione del nuovo mandato.
Partenza con apposito annuncio
Con un avviso, pubblicato sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega.
Da tale data, le disposizioni del provvedimento sostituiscono integralmente quelle recate dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013 («Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322») e n. 291241 del 5 novembre 2018 (“Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica”).
Le deleghe già attive al momento della disponibilità delle suddette funzionalità sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Il contribuente può comunque comunicare i dati relativi al conferimento di una nuova delega con le modalità definite nel provvedimento odierno. In tal caso, se la nuova delega comunicata è conferita a un intermediario per il quale risulta una delega ancora attiva, quest’ultima si considera contestualmente revocata.
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