DEROGA AL REGIME DEI RIPOSI E CONTRATTO COLLETTIVO
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 18/12/2005
Autore: Non Definito . Fonte: Guida al Lavoro nr. 50 del 16/12/2005 pag. 41
Secondo il Ministero del lavoro, le deroghe possono essere pattuite solo con contratti collettivi nazionali o di secondo livello, in base alle regole stabilite dai contratti nazionali.
Con la risposta ad interpello prot. n. 2976/2005, il Ministero del lavoro chiarisce che le deroghe agli articoli 7, 8, 12 e 13 del d. lgs. 66/2003, concernenti il regime dei riposi giornalieri e settimanali, nonché il lavoro notturno, può essere disposta soltanto dai contratti collettivi nazionali, oppure dalla contrattazione collettiva di secondo livello, ossia aziendale, se ciò è consentito dai contratti nazionali.
In mancanza di una contrattazione nazionale, specifiche deroghe potranno essere concesse con decreto ministeriale, previa richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.
In mancanza di una contrattazione nazionale, specifiche deroghe potranno essere concesse con decreto ministeriale, previa richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.
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