Dichiarazione integrativa speciale: un'altra strada per la pace fiscale

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/11/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/11/2018


Classificazione:

img_report

Possibile la correzione degli errori fino al 31 maggio 2019 per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, non erano scaduti i termini per l’accertamento


L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite complessivo di 100mila euro all’anno e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
Nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100mila euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l’integrazione degli imponibili è ammessa sino a 30mila euro.

Imposta sostitutiva e aliquota media
Per ciascun anno d’imposta, è dovuta, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

  • un’imposta sostitutiva, determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un’aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, dei contributi previdenziali e dell’Irap
  • un’imposta sostitutiva, determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento.

Per quanto riguarda l’Iva, invece, all’imponibile integrato si applica l’aliquota media, ovvero, nei casi in cui non sia possibile determinarla, l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22% (l’aliquota media è determinata dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero assoggettate a regimi speciali).

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro