DICHIARAZIONI D'INTENTO IL PROVVEDIMENTO E UN NUOVO MODELLO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/02/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/02/2020
Aggiornati, il modello di dichiarazione, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione dal 2 marzo i dati nel cassetto fiscale
Definite, con il provvedimento del 27 febbraio 2020, del direttore dell’Agenzia delle entrate, sulle novità 2020 in tema di dichiarazione d'intento, il provvedimento prevede le modalità con cui ciascun fornitore potrà consultare, dal prossimo 2 marzo, nel proprio “cassetto fiscale”, le informazioni delle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali all’Agenzia delle entrate per usufruire del regime che consente loro di effettuare acquisti o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva (articolo 8, Dpr n. 633/1972).
Aggiornati, inoltre, il modello di dichiarazione, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il provvedimento recepisce le modifiche alla disciplina previste dall’articolo 12-septies del Dl n. 34/2019 e in vigore dal periodo d’imposta 2020, sul meccanismo attraverso cui gli operatori comunicano all’Agenzia di avere intenzione di avvalersi del regime di non imponibilità delle cessioni all’esportazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Nel dettaglio:
- i fornitori indicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento, potranno consultare le informazioni trasmesse all’Amministrazione finanziaria entrando nel proprio “cassetto fiscale” attraverso (Entratel, Fisconline).
- le informazioni potranno essere consultate anche dagli intermediari delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.
La nuova dichiarazione d’intento, le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al provvedimento pubblicato oggi, sostituiscono le precedenti approvate il 2 dicembre 2016.
Il modello è immediatamente utilizzabile per le dichiarazioni relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire da oggi.
Il vecchio modello resta tuttavia valido per i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame.
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