Dichiarazioni SC - 3 le novità dei modelli Redditi 2024
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/03/2024
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/03/2024
Un nuovo prospetto, sezione XXVII del quadro RQ per adeguare le esistenze iniziali di magazzino
- l’introduzione, per il solo anno 2024, del versamento di un contributo di solidarietà da parte dei soggetti che hanno applicato il precedente contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, introdotto dalla legge di bilancio 2023 (cfr commi da 115 a 119, articolo 1, legge n. 197/2022) in conseguenza dell’articolo 6 del Dl n. 145/2003, previsto a carico di soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività nel campo dell’energia
- l’introduzione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato prevista dalla stessa legge di bilancio (articolo 1, comma 146)
Sempre nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXIV dedicata alle banche (articolo 1, Dlgs n. 385/1993 – il Tub). Rispetto alla bozza del modello Redditi SC-2024, pubblicata il 22 gennaio scorso, vi sono alcune novità. L’imposta straordinaria si applica, per l’anno 2023, sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico (redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.
L’articolo 26 del Dl n. 104/2023 ha previsto che l’imposta è dovuta (e quindi va compilato il prospetto), se il predetto ammontare del margine degli interessi 2023 eccede, per almeno il 10%, il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva si determina calcolando la differenza tra l’ammontare della colonna 1 del rigo RQ99 (il margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024) e l’ammontare della colonna 2 (il margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, aumentato del 10%).
È posto comunque un limite alla base imponibile, che non può superare l’importo di colonna 4 ovvero lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento (Ue) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
L’ammontare dell’imposta straordinaria pari al 40%, da indicare in colonna 5, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, in particolare:
- i soggetti, che per legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio
- i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine scade nell’anno 2023, effettuano il versamento nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
L’articolo 26 del decreto legge n. 104/2023 concede al contribuente la possibilità di costituire una riserva non distribuibile, in luogo del versamento dell’imposta, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, pari a un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta calcolata.
L’imposta straordinaria è dovuta dalle banche anche se operanti tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Al fine di monitorare le voci del patrimonio netto o del fondo di dotazione, nel caso della stabile organizzazione, che costituiscono la riserva vincolata, è necessario indicare la descrizione e gli importi, nonché le movimentazioni in ogni periodo d’imposta a decorrere da quello in corso al 1° gennaio 2024, nei righi da RQ100 a RQ103, mentre nel rigo RQ104 va indicata l’imposta straordinaria maggiorata da versare, in caso di distribuzione della riserva, entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera.
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