DIRITTO DI ABITAZIONE AL CONIUGE CONDIZIONI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/03/2023
Autore: Busani Angelo Fonte: Internet del 02/03/2023
Solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune
Il diritto di abitazione del coniuge superstite si origina solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi; non si origina, invece, se la proprietà apparteneva in comunione al coniuge defunto e a un altro soggetto, diverso dal coniuge superstite.
Cassazione nella sentenza 15000/2021, che compone un orientamento non univoco nella giurisprudenza sull’articolo 540, comma 2, del Codice civile, per il quale al coniuge superstite, anche quando concorra all’eredità con altri chiamati, «sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni»
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