Dl “Natale”: contributo a fondo perduto a sostegno di bar, gelaterie e ristoranti
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/12/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/12/2020
Per contrastare le perdite, a seguito delle nuove chiusure disposte nel periodo delle festività
Con il Dl “Natale”, il n. 172/2020, arriva un nuovo contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione. 455 milioni di euro per l’anno 2020 e 190 milioni di euro per il 2021 a favore degli esercenti che, provati dalle misure restrittive introdotte dallo stesso decreto per contenere la diffusione della pandemia nel periodo natalizio, svolgono, in via prevalente, una delle attività riportate nella tabella allegata al decreto.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno legittimamente beneficiato della prima tranche di aiuti prevista dal Dl “Rilancio” (articolo 25, Dl n. 34/2020) e non abbiano restituito l’indennizzo.
Il ristoro è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è' stato erogato il precedente contributo.
L’importo da accreditare è pari al contributo già' erogato e, in ogni caso, non potrà superare i 150mila euro per ciascun esercente.
Queste, in sintesi, le nuove misure sul pacchetto ristori introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 172/2020.
Le attività ammesse al contributo a fondo perduto, con il relativo codice Ateco, sono:
- 561011 - Ristorazione con somministrazione
- 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 561030 - Gelaterie e pasticcerie
- 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 - Ristorazione ambulante
- 561050 - Ristorazione su treni e navi
- 562100 - Catering per eventi, banqueting
- 562910 - Mense
- 562920 - Catering continuativo su base contrattuale
- 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
Gli esercenti per fruire del nuovo contributo devono avere una partite Iva attiva al 19 dicembre 2020, data di entrata in vigore del decreto.
Sono escluse dal beneficio le partite Iva aperte dal 1° dicembre 2020.
Indietro