DL. “Sostegni” - 1: Contributi per i titolari di partita Iva

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/03/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/03/2021


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È richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia diminuito di almeno il 30% rispetto all’anno precedente


Per sostenere gli operatori economici colpiti dalle limitazioni imposte a seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1 del Dl 41/2021 riconosce un contributo a fondo perduto, diversificato in base ai ricavi o compensi realizzati nel 2019, a chi produce reddito agrario e a tutti gli imprenditori, professionisti e artisti residenti o stabiliti nel territorio italiano.

In questo caso, gli aiuti spettano alla generalità delle partite Iva, sempre che si sia subita una determinata riduzione in termini di fatturato/corrispettivi; viene così superato il criterio utilizzato in occasione dei decreti “Ristori”, secondo cui, per verificare se si aveva diritto all’indennizzo, bisognava far riferimento all’elenco dei codici Ateco.

A chi spetta
La nuova misura di sostegno è destinata a tutti i contribuenti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nello Stato italiano, che svolgono attività d’impresa, arte o professione ovvero che producono reddito agrario; si prescinde, come detto, dal codice Ateco dell’attività prevalente o dalla zona di ubicazione.

Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, relativamente alle attività commerciali esercitate.

L’accesso al contributo è riservato ai soggetti titolari di reddito agrario (articolo 32, Tuir) e ai contribuenti con ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, vale a dire nel 2019 per le persone fisiche e per i soggetti “solari”, ossia le società con esercizio coincidente con l’anno solare.

Ne sono esclusi coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente all’entrata in vigore del Dl e i contribuenti la cui attività, a quella data, risulta cessata.

Fuori dall’indennizzo anche i soggetti indicati nell’articolo 74 del Tuir (enti pubblici) e quelli individuati dall’articolo 162-bis dello stesso Testo unico delle imposte sui redditi (intermediari finanziari e società di partecipazione).

Condizione di accesso
Il diritto a beneficiare del contributo scatta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019; per chi ha avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, si prescinde dalla sussistenza di tale requisito, sempre che sussista il presupposto del limite di ricavi/compensi di 10 milioni di euro.

La determinazione degli importi da comparare deve avvenire facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Entità e caratteristiche del beneficio
La consistenza dell’indennizzo non è unica per tutti gli aventi diritto, ma varia a seconda della dimensione del contribuente, ossia dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta 2019: più è alto il fatturato di quell’anno, più decresce l’aiuto.

Cinque le percentuali applicabili al calo medio mensile registrato nel 2020 (per chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, la media è calcolata tenendo conto dei mesi successivi a quello di attivazione):
- 60%, in caso di ricavi/compensi 2019 non superiori a 100mila euro
- 50%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila
- 40%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
- 30%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
- 20%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.

Esempio
Un’impresa (o un professionista), con fatturato 2019 pari a 300mila euro, nel 2020 si è fermata a quota 180mila, subendo un calo mensile di 10mila euro [(300.000 – 180.000) / 12].

Trovando applicazione la percentuale del 50% stabilita per chi nel 2019 ha realizzato ricavi/compensi compresi tra 101mila e 400mila euro, spetterà un contributo di 5mila euro, cioè il 50% dei 10mila euro di differenza di fatturato mensile tra le due annualità.

Comunque, sono previsti, per tutti i contribuenti (compresi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020), sia un limite massimo (il contributo non può mai superare i 150mila euro) sia un importo minimo: 1.000 euro per le persone fisiche, 2mila euro per gli altri soggetti.

Il nuovo contributo a fondo perduto:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir).

Le modalità di accesso…
Per accedere alla misura di sostegno, andrà presentata - anche tramite un intermediario abilitato delegato al servizio del “Cassetto fiscale” - un’istanza telematica all’Agenzia delle entrate, attestando la sussistenza dei necessari requisiti e indicando la scelta in merito alla modalità di fruizione dell’importo attribuito. La domanda potrà essere inoltrata fino al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio della relativa procedura online.

… e quelle di fruizione
Contrariamente a quanto previsto per i precedenti ristori, l’aiuto assegnato dal decreto “Sostegni” è fruibile, alternativamente, in due diversi modi:

  • sotto forma di contributo diretto accreditato dall’Agenzia delle entrate su conto corrente intestato (o cointestato) al codice fiscale del richiedente;
  • come credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici del Fisco.

La scelta, irrevocabile e per l’intero importo, andrà espressa dall’interessato in sede di presentazione dell’istanza per l’attribuzione del contributo.

Se si opta per la trasformazione del contributo in credito d’imposta, a questo non si applicano le norme sul: tetto annuale di 700mila euro di crediti utilizzabili in compensazione (articolo 34, legge n. 388/2000); limite di 250mila euro di crediti da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007); divieto di compensazione in caso di debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl n. 78/2010).
Per quanto riguarda le modalità di erogazione, il regime sanzionatorio e le attività di controllo, si applica quanto stabilito per l’analogo contributo introdotto dal decreto “Rilancio” (articolo 25, commi da 9 a 14, Dl n. 34/2020).

Effetti collaterali
Poiché destinatari dell’aiuto sono tutti i titolari di partita Iva, è abrogata la precedente disposizione che riconosceva uno specifico contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e di quelli delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, Dl n. 137/2020).

Inoltre, il contributo per le attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base agli ultimi dati statistici, hanno registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti (articolo 59, comma 1, lettera a), Dl n. 104/2020), viene circoscritto ai comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti.

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