DL Sostegni 1 e compensazione crediti PA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/05/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/05/2021


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Anche nel 2021 sarà possibile utilizzare i crediti verso la PA per pagare debiti tributari, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre dello scorso anno


Confermata la “compensazione straordinaria” delle cartelle esattoriali con crediti commerciali, debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

A prevederlo, il nuovo comma 17-bis dell’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021, aggiunto durante l’esame parlamentare del provvedimento (atto Camera 3099).

In origine, soltanto per il 2014
L’estensione al 2021 della compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali arriva con il prolungamento dell’applicabilità della norma che introdusse tale facoltà con esclusivo riferimento all’anno 2014 (articolo 12, comma 7-bis, Dl n. 145/2013). Tale disposizione riconosce la possibilità di assolvere al pagamento di cartelle esattoriali e “simili” (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito dell’Inps) sfruttando i crediti vantati nei confronti della Pa per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali: una buona opportunità, per imprese e lavoratori autonomi, di recuperare più velocemente le somme a loro spettanti per cessioni di beni realizzate e prestazioni di servizi erogate. Per Pa si intendono le amministrazioni statali, centrali e periferiche (compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, gli enti pubblici nazionali, le università), gli enti territoriali e locali (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane eccetera), gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Affinché i crediti possano essere utilizzati per questo tipo di “compensazione straordinaria”, occorre che gli stessi siano:

  • non prescritti. A tal proposito, ricordiamo che la prescrizione si determina quando il titolare di un diritto non lo esercita entro il termine previsto dalla legge. Si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni ai crediti per i quali le norme non specificano diversamente; per altri, invece, valgono termini più brevi (ad esempio, tre anni per le parcelle dei professionisti, cinque per il pagamento di merci o prestazioni di servizi). Per interrompere o prolungare il tempo di prescrizione, il creditore deve notificare al debitore un sollecito di pagamento
  • certi, ossia determinati nel loro contenuto dal relativo atto negoziale (in pratica, devono risultare da un contratto perfezionato o da un impegno di spesa, regolarmente registrato nelle scritture contabili)
  • liquidi, vale a dire esattamente quantificabili sulla base degli elementi del titolo giuridico da cui discendono
  • esigibili, cioè non devono sussistere “fattori impeditivi” al pagamento (ad esempio, eccezione di inadempimento oppure esistenza di un termine o di una condizione sospensiva)
  • certificati dall’amministrazione debitrice - quella a favore della quale è stata resa la prestazione (somministrazione, fornitura, appalto, servizio) - secondo le modalità prescritte dai decreti Mef 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, ossia tramite l’apposita piattaforma informatica gestita dalla Ragioneria generale dello Stato. Ottenuta la certificazione, bisogna presentare istanza di compensazione all’Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale, in caso di esito positivo della verifica di conformità della certificazione, dà luogo all’operazione e rilascia l’attestato di pagamento. Se la compensazione riguarda solo una parte dei debiti iscritti a ruolo, occorre indicare gli importi che si vogliono estinguere.

Estensione fino all’anno 2020…
Come già ricordato, la validità della norma sulla “compensazione straordinaria” tra debiti tributari e crediti commerciali era inizialmente prevista esclusivamente per l’anno 2014. È stata poi estesa:

  • al 2015, dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 19, legge n. 190/2014), con modalità attuative definite dal Dm 13 luglio 2015
  • al 2016, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 129, legge n. 208/2015), con modalità attuative definite dal Dm 27 giugno 2016
  • al 2017, dalla manovra correttiva (articolo 9-quater, Dl n. 50/2017), con modalità attuative definite dal Dm 9 agosto 2017
  • al 2018, dal “decreto Dignità” (articolo 12-bis, Dl n. 87/2018)
  • agli anni 2019 e 2020, dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 (articolo 37, comma 1-bis, Dl n. 124/2019).

Diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, quella per il 2018 e la successiva per gli anni 2019 e 2020 sono risultate immediatamente operative, in quanto non rinviavano a un decreto ministeriale di attuazione, ma prevedevano l’applicazione delle modalità definite, per il 2014, dal Dm 24 settembre 2014.

… e adesso anche al 2021
Da ultimo, il decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021) ha ulteriormente ampliato la validità dell’istituto della “compensazione straordinaria”, consentendo l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 7-bis, Dl n. 145/2013, anche per l’anno 2021, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020.
Anche in questo caso, non è prevista l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale di attuazione: restano valide le modalità decretate con il Dm 24 settembre 2014.

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