Dl “Sostegni” - Avvisi bonari senza sanzioni e somme aggiuntive
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/04/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/04/2021
La definizione agevolata riguarda gli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018
l’articolo 5 del decreto legge n. 41/2021, allo scopo di sostenere gli operatori economici che hanno patito una significativa contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 prevede la non applicazione di sanzioni.
In particolare i titolari di partita Iva che nel 2020 hanno subìto un calo del volume d’affari maggiore del 30% rispetto a quello dell’anno precedente potranno pagare soltanto le imposte e i relativi interessi. La proposta di definizione, con l’indicazione della cifra ridotta da versare, sarà inviata dall’Agenzia delle entrate ai potenziali beneficiari della misura agevolativa, assieme alla comunicazione di irregolarità.
Oggetto della definizione
Gli atti definibili in via agevolata sono i cosiddetti “avvisi bonari”, ossia le comunicazioni emesse dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria” (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973, per le imposte sui redditi, e articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972, per l’Iva), quando da tale attività emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione.
In questo modo, il contribuente, informato dell’esito del controllo, può evitare la reiterazione di errori e regolarizzare gli aspetti formali.
In particolare, si tratta delle:
- comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, ma non inviate per effetto della sospensione dei termini disposta per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (articolo 157, Dl 34/2020), con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017
- comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Platea dei destinatari
Possono accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (23 marzo 2021) che, nel 2020, hanno subìto una riduzione del volume di affari superiore al 30% rispetto al volume dell’anno precedente.
I dati da confrontare sono quelli risultanti dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine fissato per quella relativa all’anno 2020, ossia il 30 aprile 2021.
Per i contribuenti non obbligati alla dichiarazione annuale Iva, invece, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine fissato per quella relativa all’anno 2020, cioè, per i soggetti “solari”, il 30 novembre 2021.
L’Agenzia delle entrate, esaminando i dati risultanti dalle dichiarazioni, individuerà gli operatori economici per i quali sussiste il requisito necessario, ossia il calo maggiore del 30%, nel 2020 rispetto al 2019, del volume d’affari ovvero dell’ammontare dei ricavi o compensi. Ad essi invierà, tramite posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o, ancora, con le eventuali ulteriori modalità individuate dal provvedimento attuativo che la stessa Agenzia dovrà emanare), unitamente alla comunicazione di irregolarità, la proposta di definizione, con l’indicazione dell’importo ridotto da versare.
Questo comprenderà le somme per imposte, contributi previdenziali (se dovuti) e interessi, con l’esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive, vale a dire le maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale.
Cosa fare quando arriva la proposta
Il contribuente che, ricevuta la proposta di definizione inviata dall’Agenzia, decide di accettarla potrà perfezionare la procedura pagando la cifra richiesta secondo le modalità e i termini previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, cioè provvedendovi entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario (articolo 2, Dlgs n. 462/1997), anche tramite rateizzazione.
In caso di mancato tempestivo pagamento, anche parziale, delle somme dovute, la definizione non produrrà effetti e si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Gli importi già versati non potranno essere chiesti a rimborso né utilizzati in compensazione per il pagamento del debito residuo.
Più tempo per le cartelle
Considerati i tempi occorrenti per l’elaborazione delle comunicazioni di irregolarità e la gestione delle proposte di definizione, viene prorogato di un anno, relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2019, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, ordinariamente fissato per il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (articolo 25, comma 1, lettera a), Dpr n. 602/1973).
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